Usura sopravvenuta esclusa se il tasso varia per ius variandi (Cass. civ. Sez. I n. 32706 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito, il superamento del tasso soglia non configura usura sopravvenuta quando consegua all’esercizio dello ius variandi della banca. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, comunicata al cliente e non seguita da recesso, integra un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati dall’art. 118, comma 2, t.u.b., con cui si sostituisce il preesistente assetto contrattuale. Il superamento del tasso soglia si determina allora per effetto di una nuova volontà negoziale e non di un automatismo del rapporto. Grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare il momento in cui il TEG ha superato la soglia: in difetto, la censura di usurarietà è inammissibile perché non autosufficiente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di rideterminazione del saldo di un conto corrente affidato, sul quale assumeva fossero stati applicati interessi usurari. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva respinto l’appello, affermando che per accertare l’usurarietà del patto di interessi occorre fare esclusivo riferimento al momento della pattuizione.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, sostenendo che nel rapporto di apertura di credito in conto corrente la prestazione della banca ha carattere continuativo, che il tasso degli interessi passivi era stato modificato mensilmente e che la banca aveva applicato le clausole nel loro complesso con modalità tali da addebitare un costo superiore ai limiti di legge, configurando un’usurarietà per dazione. La banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito con modificazioni, che qualifica usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a prescindere dal momento del pagamento. Tale regola non riguarda solo il mutuo, ma tutte le fattispecie negoziali che contengano una pattuizione di interessi, e il rapporto di conto corrente non vi si sottrae.

Il collegio richiama il principio secondo cui l’inapplicabilità della disciplina potrebbe trovare fondamento ove risultasse una modifica delle condizioni contrattuali intervenuta nella vigenza della legge n. 108/1996 e idonea a determinare l’esorbitanza del TEG rispetto al tasso soglia. La modifica unilaterale comunicata al cliente, che si intende approvata in mancanza di recesso, configura un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente: la comunicazione della banca e l’inerzia del cliente.

Da qui la conseguenza centrale: in presenza dell’esercizio dello ius variandi non può parlarsi di usura sopravvenuta, perché il superamento del tasso soglia si produce per effetto di una nuova volontà negoziale, sia pure tipizzata. Il richiamo è al precedente Cass. 3 luglio 2024, n. 18227, reso sul tema dell’usura sopravvenuta nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito.

Su questo punto il ricorso non offre alcuna indicazione: non è spiegato, neppure approssimativamente, come e quando il TEG avrebbe superato la soglia. La Corte reputa oscura la prospettazione dell’usurarietà per dazione, che vorrebbe fondare sul complesso delle clausole applicate. L’inammissibilità del ricorso è dichiarata e, quanto alle spese, il collegio fa applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c., rilevando i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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