Riscatto agrario, termine a sei mesi solo per i giudizi sul diritto (Cass. civ. Sez. III n. 6492 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto agrario, la norma transitoria di cui al secondo periodo del comma 4 dell’art. 224 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a mente della quale la disposizione che ha elevato da tre a sei mesi il termine per il versamento del prezzo di acquisto «si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione», va intesa come riferita ai soli giudizi in cui si verta sul diritto di riscatto. Essa non si estende ai giudizi diretti all’accertamento della decadenza da tale diritto per il mancato tempestivo pagamento del prezzo, quando la decadenza sia maturata anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione, in base al testo previgente. La pendenza del giudizio sulla decadenza ha proiezione retrospettiva e contenuto meramente dichiarativo, sicché non vi è più alcun termine suscettibile di prolungamento. Un’interpretazione estensiva urterebbe contro il principio di irretroattività delle leggi e travolgerebbe diritti ormai quesiti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato un appezzamento di terreno. Con sentenza del 2005 il Tribunale accolse la domanda di riscatto proposta dal proprietario di un fondo confinante, disponendo che il pagamento del prezzo avvenisse direttamente nei suoi confronti. Il titolare del diritto versò il corrispettivo soltanto nell’8 febbraio 2017, oltre il termine perentorio di tre mesi decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia con cui la Corte di cassazione, nel 2016, aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza d’appello.

Il venditore agì allora per far dichiarare la decadenza dal diritto di riscatto e ottenere il rilascio del fondo. Il Tribunale accolse la domanda, ma la Corte d’appello la rigettò, ritenendo che la norma transitoria del 2020 avesse ampliato il termine a sei mesi per tutti i giudizi in corso, compresi quelli sulla decadenza. La questione giunge così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 8, sesto comma, legge 26 maggio 1965, n. 590, fissa in tre mesi il termine per il versamento del prezzo, decorrente dal trentesimo giorno dalla notifica, salvo diverso patto. L’articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, di interpretazione autentica, chiarisce che tale disciplina si riferisce anche ai casi di esercizio della prelazione e che i termini decorrono, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.

Su questo sfondo si inserisce la norma transitoria del 2020, che ha portato il termine a sei mesi e l’ha dichiarata applicabile a tutti i giudizi pendenti. Il nodo esegetico è il sintagma «giudizi pendenti». Secondo la Corte, dal combinato disposto delle due fonti emerge che la sola ipotesi in cui la pendenza di un giudizio rileva ai fini del decorso del termine è quella in cui sia sorta contestazione sull’esistenza del diritto.

Il ragionamento logico conforta la tesi testuale. Se pende un giudizio sul diritto di riscatto, il termine per il pagamento non è ancora scaduto, perché decorrerà solo dalla definizione del processo. Viceversa, il giudizio sulla decadenza ha natura dichiarativa e guarda al passato: accerta solo se una determinata scadenza sia stata rispettata. Se il termine è già scaduto, non vi è più nulla da prolungare e la fattispecie estintiva si è già realizzata.

La Corte richiama il principio di irretroattività delle leggi, che, pur avendo garanzia costituzionale specifica solo in materia penale ex art. 25, secondo comma, Cost., conserva valore di principio generale ex art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile. L’efficacia retroattiva è ammessa solo se ragionevolmente giustificata e non in contrasto con altri valori protetti, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 397, n. 153 e n. 6 del 1994, n. 375 del 1995). Il criterio guida anche l’esegesi della disposizione transitoria, precludendo letture che travolgano diritti quesiti (Cass. n. 4492 del 2021).

Né l’interpretazione restrittiva priva la norma di significato: essa chiarisce che il nuovo termine vale anche per i giudizi già instaurati sul riconoscimento del diritto. L’esegesi opposta, oltre che illogica, produrrebbe effetti paradossali, poiché non si comprenderebbe perché i giudizi sulla decadenza non ancora pendenti resterebbero esclusi. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

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