Espropriazione, indennità e pagamento al proprietario catastale (Cass. civ. Sez. I n. 23230 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, gli atti della procedura sono legittimamente disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante abbia tempestiva notizia del diverso proprietario effettivo. Ove l’indennità sia stata versata in buona fede a chi appariva proprietario, il debito dell’espropriante si estingue ai sensi dell’art. 1189, primo comma, cod. civ., sicché il proprietario effettivo può agire esclusivamente nei confronti dell’accipiens secondo le regole della ripetizione dell’indebito, ex art. 1189, secondo comma, cod. civ. La notifica del decreto a chi risulti tale dai registri catastali impedisce il decorso della decadenza per l’opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo, il quale può chiedere il risarcimento del danno da ritardata riscossione ove il ritardo sia ascrivibile a difetto di diligenza dell’espropriante. Il giudizio di determinazione dell’indennità ha carattere unitario e investe il diritto nella sua interezza, anche in caso di comproprietà indivisa. La servitù di uso pubblico non trasforma la proprietà privata in proprietà pubblica.
Il Fatto
Un ente gestore di infrastrutture ferroviarie realizzava una fermata della metropolitana di superficie. Approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità, venivano emessi decreti di occupazione di urgenza ai sensi dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con immissione in possesso di terreni di proprietà privata e successivo decreto di esproprio.
Alcune particelle erano state dapprima ritenute demaniali e solo dopo ricondotte alla titolarità privata, con nuova occupazione e nuova immissione in possesso. I proprietari contestavano le indennità provvisorie e chiedevano la rideterminazione dell’indennizzo. La Corte d’appello di Reggio Calabria accoglieva in parte le domande, determinando l’indennizzo complessivo e l’indennità di occupazione, con decurtazioni per la servitù di uso pubblico gravante sulla strada di collegamento e per la vicinanza alla spiaggia. L’ente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la mancata integrazione del contraddittorio rispetto ai proprietari frontistanti, titolari della strada vicinale in comunione. La Corte rileva che l’eccezione è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità e che, nel caso di specie, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale ex art. 102 cod. proc. civ. Il giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione ha carattere unitario, ma la comunione permane sull’indennità fino alla sua definitività e la determinazione giova anche ai comproprietari non opponenti.
La Corte ribadisce che il controllo dell’autorità espropriante sulla titolarità del bene si fonda sui dati catastali, che possono divergere dai titoli di proprietà in ragione della semplificazione del procedimento. La normativa richiamata è l’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile ratione temporis, oltre agli artt. 10, 12 e 13 della legge n. 865 del 1971. Il proprietario effettivo può inserirsi nel procedimento concordando l’indennità prima del pagamento; dopo il pagamento è tutelato mediante l’azione di ripetizione dell’indebito.
Quanto alla strada vicinale, il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che la dicatio ad patriam postula che il proprietario metta volontariamente il bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità, e che la valutazione del giudice di merito, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in legittimità. La servitù di uso pubblico non trasforma la proprietà privata in pubblica: gli attori restano proprietari della strada, con la sola riduzione di valore per il vincolo.
Il terzo motivo, relativo alla fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione degli elementi istruttori già esaminati. La consulenza aveva considerato il vincolo ma aveva escluso che l’area potesse stimarsi come incolto sterile, essendo suscettibile di utilizzazione e di reddito.
Il quarto motivo, sulle spese, è anch’esso inammissibile: il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la compensazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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