Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. II n. 34269 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può compiere alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove o degli indizi, essendo il suo sindacato circoscritto alla tenuta logica del percorso argomentativo e alla sua aderenza alle fonti di prova, che, ove ritenute travisate, devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza. È pertanto inammissibile il ricorso che, offrendo frammenti probatori, solleciti una loro rivalutazione anziché il controllo sulle modalità di raccolta e sulla coerenza logica dell’interpretazione fornita. Quanto all’aggravante del metodo mafioso, per la sua configurabilità non è necessaria la prova dell’esistenza di un’associazione mafiosa, né che l’autore del reato vi appartenga, né l’effettiva intimidazione della vittima: la circostanza è di natura oggettiva, inerente alle modalità dell’azione, e può esprimersi attraverso minacce implicite, fondate sul richiamo anche solo evocativo al capitale criminale del sodalizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania confermava la condanna del ricorrente per i reati di sequestro di persona, minaccia, lesioni e porto in luogo pubblico di una pistola, aggravati dal fatto di essersi avvalso del metodo mafioso e di avere consumato i fatti al fine di agevolare un clan.
Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione nella valutazione della credibilità del racconto della persona offesa, con pluralità di rilievi sulla verosimiglianza delle dichiarazioni e sulle emergenze processuali; e la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante, esclusa in sede cautelare e non ritenuta in relazione ad altri imputati, con conseguente dedotta prescrizione dei reati, risalenti al 2011. La questione giunge così davanti al giudice di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo motivo, il ricorrente ha riproposto le doglianze già avanzate con la prima impugnazione senza confrontarsi con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d’appello per confermare la responsabilità. Il ricorso risulta quindi aspecifico, per difetto del doveroso confronto con la motivazione impugnata, e propone motivi non consentiti, risolvendosi nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove.
Il Collegio riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove o degli indizi: il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova, che, ove ritenute travisate, devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza. È richiamata, sul punto, Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015. È pertanto inammissibile il ricorso che offra frammenti probatori e solleciti una rivalutazione o una diretta interpretazione degli stessi, anziché il controllo sulle modalità di raccolta e sulla coerenza logica dell’interpretazione fornita, come affermato da Sez. 5 n. 44992 del 09/10/2012.
Nel merito della doglianza, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha offerto un’accurata e persuasiva valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che ha descritto i fatti in modo particolareggiato, con circostanze confortate ab externo: il contenuto delle intercettazioni telefoniche, il furto effettivamente subito da un congiunto del ricorrente, l’inserimento della frase attribuita agli aggressori nel contesto descritto, la coerenza della richiesta di protezione rivolta agli esponenti del clan, il referto delle lesioni, il trasferimento della persona offesa in altra regione con ricezione di minacce di morte e le pressioni del figlio alla ritrattazione. Si tratta di motivazione priva di fratture logiche, non censurabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che per la sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso non è necessaria la prova di un’associazione mafiosa cui riferire le modalità dell’azione, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso. Non è necessario che l’autore faccia parte di un sodalizio, applicandosi la circostanza a chiunque la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme previste dall’art. 416-bis cod. pen.; non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, inerente alle modalità dell’azione. Il metodo può esprimersi attraverso minacce implicite, fondate sul richiamo anche solo evocativo alla potenza criminale del gruppo. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha persuasivamente ritenuto che le modalità del sequestro, del pestaggio e delle minacce esprimessero il richiamo al capitale criminale del clan, e ha legittimamente escluso che l’esclusione dell’aggravante in giudizi separati potesse vincolare il suo giudizio.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisati profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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