Inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione della prova in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34898 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che prospetta censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base della decisione impugnata, è aspecifico e solo apparente. Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, né sindacare la tenuta logica della pronuncia mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il giudice del fatto può fondare la decisione anche sulla sola deposizione della persona offesa, purché indichi gli elementi logici e giuridici che ne sorreggono la credibilità. Tale giudizio è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12/11/2024, aveva confermato l’affermazione di responsabilità dei due ricorrenti per il delitto di rapina, ritenendo sussistente l’aggravante dell’uso dell’arma. Avverso tale pronuncia i condannati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolando quattro motivi.
Il primo motivo lamentava la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di truffa aggravata, per avere gli imputati ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario. Il secondo deduceva la mancata esclusione dell’aggravante dell’uso dell’arma. Il terzo contestava, per la ricorrente, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti. Il quarto, per il ricorrente, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibili tutti i motivi. Quanto al primo, la Suprema Corte rileva che esso prospetta profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti e logici argomenti giuridici. I ricorrenti non si confrontano con la complessità delle ragioni poste a base della ritenuta integrazione del delitto di rapina, sicché le censure si palesano aspecifiche e soltanto apparenti.
Il motivo, inoltre, è volto a ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio sull’attendibilità della persona offesa. Opera qui la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, secondo il principio di Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani.
La Corte ribadisce poi che il giudice del fatto può valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità, anche la sola deposizione della persona offesa e fondare su di essa la decisione, dopo avere indicato gli elementi logici e giuridici in base ai quali la vittima è stata ritenuta credibile. Un tale giudizio è insindacabile in sede di legittimità, poiché il suo esame verterebbe inammissibilmente su una rivalutazione della prova, come affermato in Sez. 3, n. 1074 del 19/10/1970, Strazzeri.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’uso delle armi non rileva né il mancato ritrovamento dell’arma né il fatto che potesse trattarsi di una pistola giocattolo, e la motivazione non presenta vizi riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il terzo e il quarto motivo involgono valutazioni discrezionali tipiche del giudizio di merito, insindacabili qualora sorrette da sufficiente motivazione e non frutto di mero arbitrio, secondo i principi di Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo e di Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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