Esimente della critica giornalistica a progetto pubblico (Cass. pen. n. 9018/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero e di stampa garantite dall’art. 21 Cost., integra la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. anche in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il giudizio valutativo, pur espresso con toni aspri e polemici, sia fondato su un nucleo essenziale di veridicità del fatto storico e rispetti il limite della continenza. Il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, non richiede la stretta verità oggettiva del fatto, ma solo la verità della sua sostanza, poiché il giudizio valutativo, per sua natura, non può essere “vero” o “falso” e non può pretendersi rigorosamente obiettivo. Nel caso di critica politica o amministrativa indirizzata a soggetti che rivestono cariche pubbliche, il limite della continenza è attenuato, essendo tollerato l’utilizzo di termini caustici e pungenti, purché non si risolvano in gratuite aggressioni verbali o in offese alla persona in quanto tale, e purché il contesto complessivo dell’articolo ne evidenzi la finalità critica e non l’intento meramente diffamatorio. La valutazione della sussistenza dei limiti del diritto di critica è riservata al giudice di merito, la cui motivazione è censurabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
Il Fatto
La parte civile, Presidente della Camera di Commercio, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Trieste che aveva confermato l’assoluzione degli imputati, rispettivamente autore dell’articolo e direttore del giornale, dal reato di diffamazione a mezzo stampa. L’articolo, pubblicato il 28 agosto 2016, conteneva espressioni critiche nei confronti del progetto di realizzazione di un acquario nella città di Trieste e dell’operato del Presidente della Camera di commercio, evidenziando presunte incompatibilità economiche e finanziarie del progetto, nonché accennando a potenziali aspirazioni politiche del Presidente.
La parte civile, ricorrente per cassazione, ha dedotto un unico motivo, lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente riconosciuto l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, nonostante le espressioni utilizzate fossero gravemente offensive e non rispettose dei limiti della verità e della continenza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia di diritto di critica, chiarendo la differenza rispetto al diritto di cronaca: mentre quest’ultimo è ancorato al rigoroso limite della verità oggettiva del fatto storico comunicato, il diritto di critica, avendo natura prevalentemente valutativa, richiede solo un nucleo essenziale di veridicità del fatto. Il giudizio valutativo “filtra” la notizia attraverso l’estrinsecazione di un pensiero, che per sua natura non può essere “vero” o “falso”, né può esigersi la sua obiettività, pena il sindacato sulla legittimità stessa del contenuto del pensiero in contrasto con le garanzie costituzionali.
La Corte ha sottolineato che, con riferimento specifico al diritto di critica politica o amministrativa, il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato e affievolito, mentre assume portata preminente il rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate. In tale contesto, il livello e l’intensità delle censure possono essere notevoli, senza escludere l’operatività della scriminante, poiché nell’ambito pubblico risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l’esposizione alla critica, essendo tollerato l’utilizzo di termini caustici e pungenti che, sebbene oggettivamente offensivi, abbiano il significato di mero giudizio critico negativo, purché il contesto complessivo dell’articolo ne evidenzi la finalità critica e non l’intento meramente diffamatorio.
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica ed esauriente. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato l’ispirazione complessiva dell’articolo, non riducibile a singole espressioni isolate, e ne avevano circoscritto l’uso di toni polemici a limitati passaggi di natura congetturale, riferiti all’operato complessivo delle istituzioni pubbliche e non a insinuazioni dirette a screditare la persona del ricorrente. Le valutazioni critiche sull’inopportunità dell’opzione politico-amministrativa erano state ritenute legittime, in quanto ancorate a un nucleo essenziale di verità riguardo alla veste strategica della Camera di commercio e alla sua facoltà di scegliere il miglior offerente, e comunque rispettose del limite della continenza. La sentenza impugnata, dunque, aveva fornito una motivazione congrua e immune da vizi logici, resistente al controllo di legittimità.
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Nota della Redazione
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