Usura e tentata estorsione: minaccia per il patto usurario integra il reato (Cass. pen. Sez. II n. 9095 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di usura si perfeziona con il solo accordo avente ad oggetto interessi superiori al tasso soglia, a prescindere dall’effettivo adempimento delle prestazioni. La minaccia esercitata per ottenere il rispetto del patto usurario, essendo finalizzata a realizzare un ingiusto profitto, integra la condotta di tentata estorsione e non l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l’accordo tra le parti è fondato su una causa illecita. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, in presenza di cd. doppia conforme, reiteri le censure di merito senza confrontarsi con le risposte della Corte d’appello, invocando una rivalutazione del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità. È del pari inammissibile il motivo che censuri l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. fondandosi su argomentazioni di merito anziché sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato la responsabilità dell’imputata per i reati di usura e tentata estorsione, commessi in concorso con la figlia.
Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione della testimonianza della persona offesa e il mancato rispetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, l’insussistenza degli elementi del reato di estorsione, la mancata riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi, incentrati sull’affermazione di responsabilità, sono stati ritenuti generici e non consentiti, perché reiterano le censure già dedotte con il gravame senza confrontarsi con le risposte della Corte d’appello, sollecitando una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione delle prove.
La Corte richiama il principio della cd. doppia conforme: le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda e confluiscono in un risultato organico e inscindibile (Sez. 3 n. 13926 del 2011). Ribadisce inoltre che è inammissibile il motivo che censuri l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, anziché sulla denuncia di uno dei vizi logici previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 13442 del 2016).
Nel caso concreto la difesa ha lamentato in modo generico la valutazione di attendibilità della persona offesa e ha poi valorizzato le sue stesse dichiarazioni in tema di mancata corresponsione di interessi, cadendo in contraddizione logica.
Sul punto decisivo, la Corte ha chiarito che il reato di usura si perfeziona anche con il solo accordo di interessi superiori al tasso soglia, a prescindere dal loro effettivo adempimento. La minaccia esercitata per ottenere il rispetto del patto usurario, finalizzata a realizzare un ingiusto profitto, integra la condotta estorsiva contestata nella forma tentata e non configura un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo l’accordo intercorso tra le parti fondato su una causa illecita.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la censura è stata giudicata generica e manifestamente infondata: la pena è stata determinata nel minimo edittale della fattispecie estorsiva, ridotta per le concesse attenuanti generiche nella massima estensione, mentre per il delitto di usura è stato applicato un aumento contenuto di due mesi di reclusione ed euro 200 di multa. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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