Inammissibili i ricorsi, la sopravvenuta procedibilità a querela non travolge il giudicato (Cass. pen. Sez. II n. 9094 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitio criminis, né può prevalere sull’inammissibilità del ricorso. La declaratoria di inammissibilità preclude, infatti, la possibilità di rilevare d’ufficio l’improcedibilità del reato per mancanza della querela e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. In tema di prova indiziaria, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma solo nei limiti della lett. e), quale mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nola per i reati di rapina aggravata in concorso, sequestro di persona, porto e detenzione di armi comuni da sparo e ricettazione. La vicenda riguarda due rapine consumate a pochi giorni di distanza ai danni di uffici postali siti nel medesimo territorio; nella seconda gli autori furono tratti in arresto in flagranza.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata considerazione del carattere necessariamente assorbente del sequestro di persona rispetto alla rapina.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi perché generici e formulati con modalità non consentite: le doglianze reiterano le considerazioni già svolte in appello e invocano una diversa lettura dei dati indiziari, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il principio processuale è netto. Le censure relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non essendo l’inosservanza prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti della lett. e), ossia come vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati. La Corte richiama Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli.
Nel merito, la motivazione della Corte d’appello è ritenuta immune da travisamenti e da manifeste illogicità: la comparazione tra le due rapine, eseguite con modalità analoghe e da soggetti con sembianze e abbigliamento simili, ai danni di obiettivi omogenei e in un breve arco temporale, sostiene la conclusione che si tratti di delitti posti in essere dai medesimi soggetti. La scarsa qualità dei filmati, inidonea all’autonoma identificazione, resta adeguata alla comparazione con soggetti già identificati.
Il motivo sul sequestro di persona è generico: la persona offesa non era un cliente, ma un passante, e la limitazione della libertà era funzionale ad assicurarsi l’impunità, impedendogli di dare l’allarme. Quanto alle attenuanti generiche, il loro diniego è coerente con il riconoscimento del vincolo della continuazione con precedente condanna definitiva, che richiede la sola applicazione dell’aumento e non consente di riesaminare l’attività antigiuridica già coperta dal giudicato, richiamandosi Sez. 6, n. 9561 del 20 dicembre 1973 e Sez. 3, n. 897 del 29/11/2011, Myderizi.
Da ultimo, l’inammissibilità preclude il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità del reato di sequestro di persona per mancanza della querela, divenuta necessaria a seguito della novella del 2022. La Corte richiama Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon: la sopravvenienza della procedibilità a querela non opera come abolitio criminis e non incide sul giudicato sostanziale.
Nota della Redazione
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