Appello improcedibile per mancata comparizione dell’appellante (Corte dei Conti Sez. III App. n. 24 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione, disposta in rinvio ai sensi dell’art. 196 c.g.c., comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, rilevabile anche d’ufficio. La norma processuale contabile è di stretta applicazione: l’assenza ingiustificata alla nuova udienza preclude l’esame del merito del gravame. L’improcedibilità travolge ogni questione sostanziale e ogni istanza istruttoria, compresa quella di deferimento alle Sezioni Riunite, e impone la conferma della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania chiedendo l’accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta la pensione anticipata con determinazione della quota a carico dell’INPS secondo il sistema di calcolo retributivo. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda con sentenza n. 779/2022, depositata il 20 ottobre 2022.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 1, commi 245 e 246, della legge n. 228/2012, dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 e dell’art. 12 delle preleggi. L’INPS resisteva chiedendo il rigetto del gravame, richiamando giurisprudenza contabile contraria all’interpretazione estensiva del comma 246. L’appellante, con memoria, contestava tale lettura e chiedeva ai sensi dell’art. 114 c.g.c. il deferimento alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato che la trattazione orale del giudizio era stata inizialmente fissata per l’udienza del 14 maggio 2025. In tale sede, constatata l’assenza dell’appellante, la causa era stata rinviata ai sensi dell’art. 196 c.g.c. a una successiva udienza, debitamente comunicata dalla Segreteria, fissata al 21 gennaio 2026.
Anche all’udienza del 21 gennaio 2026 è stata nuovamente constatata l’assenza di parte appellante. Il Collegio ha quindi richiamato il testo della norma processuale, secondo cui se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza, e se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
L’applicazione della disposizione ha condotto alla dichiarazione di improcedibilità del giudizio. La corte non ha esaminato nel merito le censure sostanziali relative ai criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione in cumulo fra la gestione INPS e l’ENPAV, né ha assunto alcuna determinazione sull’istanza di rimessione alle Sezioni Riunite.
Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite. Il dispositivo conferma l’appellata sentenza n. 779/2022 della Sezione giurisdizionale per la Campania, con le conseguenti statuizioni in ordine agli adempimenti di Segreteria. È stata inoltre disposta l’apposizione dell’annotazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti delle parti private.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.