Pensione privilegiata e valore del parere medico-legale disposto dal giudice (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 551 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il giudice contabile può riconoscere la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sulla base del parere medico-legale disposto d’ufficio ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., quando tale accertamento tecnico sia motivato, coerente con le risultanze di fatto e superi le contrarie conclusioni del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il diritto alla pensione è imprescrittibile, mentre si prescrivono i singoli ratei nel termine quinquennale ex art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, convertito nella legge n. 739 del 1939, che non decorre prima della comunicazione del provvedimento di liquidazione all’interessato. Il riconoscimento in altro procedimento della medesima infermità come dipendente da causa di servizio costituisce elemento di coerenza valutativa ai fini del nesso causale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, con istanza del 23.4.2013 chiedeva all’Inps il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia uditiva e la conseguente concessione della pensione privilegiata. L’Inps, con decreto n. 222551 del 6.6.2019, aderendo al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, rigettava la domanda, non riconoscendo il nesso causale.

Il ricorrente impugnava il decreto e il parere per difetto di istruttoria, inadeguatezza della valutazione del nesso causale, illogicità e travisamento dei fatti, chiedendo l’ascrizione alla quinta categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, con decorrenza dall’11.4.2013, oltre interessi e rivalutazione. L’Inps resisteva chiedendo il rigetto e, in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice esamina l’eccezione di prescrizione. Richiamato l’art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 e l’art. 143, comma 5, del d.P.R. n. 1092 del 1973, rileva che è imprescrittibile il diritto alla pensione, mentre si prescrivono i singoli ratei. Poiché il decreto di rigetto è del 6.6.2019 e il ricorso del 18.7.2023, nessuna prescrizione risulta maturata.

Nel merito, il giudice valorizza il parere medico-legale disposto d’ufficio con ordinanza e depositato dall’Asl. Il consulente ha ritenuto la diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella per cui la competente CMO aveva già riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, con liquidazione dell’equo indennizzo da parte del Ministero della difesa. Nella medesima infermità era stata riconosciuta la dipendenza anche ai fini della riforma dal servizio, ma non ai fini della pensione di privilegio.

Il parere attribuisce alla tipologia di servizio prestato, con ripetuta esposizione a perfrigerazione e sbalzi di temperatura, il ruolo di concausa efficiente e determinante nella genesi della patologia, escludendo che l’ipertrofia dei turbinati potesse assumere il ruolo di causa unica e diretta. La Corte giudica il parere fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su adeguato supporto medico-scientifico.

Accoglie quindi il ricorso e riconosce il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di quinta categoria, con decorrenza dall’11.4.2013. Sulle maggiori somme competono gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e l’eventuale maggior danno da svalutazione secondo gli indici Istat, nella sola misura eccedente gli interessi. Segue la condanna dell’Inps alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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