Voto numerico e criteri predeterminati nella selezione dei ricercatori a tempo determinato (TAR Sicilia n. 2325 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato, il voto numerico assolve l’obbligo di motivazione quando sia preceduto dalla predeterminazione di criteri di massima e parametri cui raccordare il punteggio, divenendo così controllabile la coerenza della valutazione rispetto all’auto-vincolo fissato dalla commissione. La valutazione comparativa non costituisce momento procedimentale autonomo, ma la naturale e logica conseguenza delle valutazioni individuali, imponendosi con specifica motivazione solo quando le valutazioni assolute non consentano già di individuare con evidenza una scala di priorità. Il carattere comparativo della selezione non implica un confronto a coppie tra candidati. Sul piano processuale, la censura che non indichi il percorso logico-matematico di attribuzione del punteggio ulteriore non supera la prova di resistenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una selezione comparativa per titoli, pubblicazioni scientifiche e attività didattica, volta al conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata sessennale per un settore scientifico-disciplinare del gruppo BIOS, presso una struttura universitaria. La commissione giudicatrice, insediata nel luglio 2025, ha fissato nel verbale n. 1 i criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuna voce dei titoli e delle pubblicazioni.

All’esito delle operazioni, al ricorrente è stato attribuito un punteggio complessivo di 79/100, mentre al controinteressato 94,5/100, individuato quale candidato migliore. Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali della commissione, deducendo difetto di motivazione, omessa valutazione comparativa, travisamento dei fatti ed errore nell’attribuzione dei punteggi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto i primi due motivi, relativi al difetto di motivazione e all’omessa comparazione. La commissione, nel verbale n. 1, ha indicato in modo specifico e puntuale i titoli oggetto di valutazione, per un massimo di cinquanta punti, e i relativi criteri, applicando la medesima logica alle pubblicazioni scientifiche. Tali criteri soddisfano l’obbligo di motivazione, consentendo al candidato di controllare a posteriori se il punteggio numerico sia macroscopicamente illogico o irrazionale rispetto ai parametri predeterminati.

Il voto numerico è dunque sufficiente, secondo il Collegio, quando sia stato preceduto dalla fissazione di criteri di massima e parametri cui raccordare il punteggio, richiamando sul punto il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 923 del 2023. Quanto alla comparazione, il procedimento si articola in una preliminare valutazione dei singoli candidati e in una successiva valutazione comparativa dei più meritevoli, ai sensi dell’art. 6 del bando. La valutazione comparativa non è momento autonomo, ma conseguenza logica delle valutazioni individuali, imponendosi con autonoma motivazione solo quando le valutazioni assolute non evidenzino già una scala di priorità, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 6341 del 2021. Il carattere comparativo della procedura non comporta un confronto a coppie, come già affermato dal TAR Sicilia, sez. I, n. 2547 del 2025.

Il Collegio ha inoltre valorizzato il regolamento di Ateneo per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato, non impugnato dal ricorrente, che esclude la valutazione comparativa nei casi, come quello in esame, in cui le domande di partecipazione siano inferiori a sei.

Il terzo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. Il ricorrente si è limitato ad affermare che, ove la commissione avesse valutato correttamente tutti i titoli, il punteggio sarebbe salito a 87,2 punti, senza però spiegare le modalità di calcolo né dedurre in modo puntuale macroscopici errori o violazioni dei criteri, e senza indicare il percorso logico-matematico idoneo a superare la prova di resistenza. La memoria difensiva non ha contestato in modo specifico le valutazioni, ma solo l’astratta necessità di una motivazione più approfondita.

Anche l’ultimo motivo è stato respinto, poiché il rigetto delle doglianze precedenti consolida il distacco tra le posizioni in graduatoria, con conseguente carenza della prova di resistenza. Le spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori per ciascuna controparte, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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