Edilizia, notifica PEC e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Lombardia n. 1413 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, la notifica dell’ordinanza di demolizione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro INI-PEC è validamente effettuata anche quando la società destinataria abbia nel frattempo mutato la propria forma, ove questa abbia conservato il medesimo indirizzo PEC, poiché l’art. 16 del d.l. n. 185/2008 e l’art. 3-bis del d.lgs. n. 82/2005 impongono all’impresa l’uso diligente dell’indirizzo e la comunicazione di ogni variazione. Ne consegue che, una volta consolidatasi l’ordinanza di demolizione per effetto della mancata tempestiva impugnazione, è inammissibile il ricorso che, avverso il successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, faccia valere vizi che contestano la natura abusiva dell’opera. La natura ordinatoria del termine di conclusione del procedimento non vizia l’atto finale, né è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in un Comune lombardo, ha impugnato l’ordinanza del 4 luglio 2024 con cui l’Ufficio Tecnico comunale ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha disposto l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale e ha irrogato la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Ha impugnato altresì la presupposta ordinanza di demolizione del 29 giugno 2022, relativa a opere di pavimentazione in asfalto realizzate in assenza di titoli edilizi e di autorizzazione paesaggistica, e la comunicazione di avvio del procedimento del 16 marzo 2022.

La società ha dedotto la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione, la nullità della comunicazione di avvio, la violazione del termine di conclusione del procedimento, la genericità dell’indicazione dell’area acquisita e l’illiceità del provvedimento perché la strada esisterebbe dal 1998, assentita con concessione edilizia. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondate le eccezioni dell’amministrazione. Quanto all’ordinanza di demolizione, il ricorso è irricevibile. La società aveva contestato la validità della notifica, effettuata all’indirizzo PEC già riferito alla precedente forma societaria, deducendo la propria intervenuta trasformazione. La doglianza è priva di pregio: la destinataria aveva conservato il medesimo indirizzo anche dopo la modifica, come attestato dal registro INI-PEC e dalla visura camerale depositate in giudizio, per cui la notifica deve ritenersi validamente effettuata.

Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005 ha istituito l’INI-PEC; l’art. 16 del d.l. n. 185/2008 ha imposto la comunicazione dell’indirizzo PEC alle imprese societarie e ai professionisti, obbligo esteso alle imprese individuali dall’art. 5 del d.l. n. 179/2012. Ogni impresa deve dotarsi dell’indirizzo, usarne con diligenza e segnalarne ogni variazione.

Consolidatasi l’ordinanza di demolizione per mancata tempestiva impugnazione, il ricorso è inammissibile nella parte in cui censura l’ordinanza di acquisizione facendo valere vizi che contestano la natura abusiva delle opere, secondo il principio espresso dal Cons. Stato, Sez. V, n. 40 del 10 gennaio 2007.

Residuano i vizi propri dell’atto del 2024. È infondata la censura sulla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, smentita dalla documentazione depositata dal Comune. È infondata anche la dedotta violazione del termine di conclusione, di natura ordinatoria. Il Collegio richiama l’Ad. Plen. n. 9/2017: i provvedimenti sanzionatori edilizi non richiedono una specifica valutazione dell’interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito permanente.

Quanto all’area acquisita, il motivo è infondato: il provvedimento dispone l’acquisizione della sola area di sedime dell’opera abusiva, senza acquisire area ulteriore, e la descrizione dell’opera contenuta nell’atto individua con sufficiente chiarezza l’area. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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