Estinzione della società e notifica dell’avviso: ultrattività quinquennale non retroattiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 14600 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della c.d. ultrattività quinquennale dell’estinzione societaria, di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, ha natura sostanziale e non efficacia retroattiva, neppure implicita. Pertanto, la cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta prima del 13.12.2014, data di entrata in vigore della norma, determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua capacità processuale di agire e di essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore, con conseguente difetto di legittimazione passiva ab origine, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. La notifica dell’avviso di accertamento effettuata nei confronti della società estinta in persona dell’ex liquidatore, in assenza di successione nel debito, è affetta da vizio di inesistenza. I soci, quali successori della società estinta, rispondono dei debiti tributari solo nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., non essendo configurabile una responsabilità automatica.
Il Fatto
La società, cessata in data 31.12.2012 e cancellata dal registro delle imprese il 17.06.2013, riceveva, in persona dell’ex liquidatore, la notifica di un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno 2012, emesso a seguito di una verifica che aveva contestato l’indebita detrazione dell’imposta per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. L’atto era stato notificato anche ai due ex soci.
La società estinta e l’ex socio, quest’ultimo anche in qualità di successore, impugnavano l’avviso. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, nel confermare le riprese, annullava le sanzioni ritenute non trasmissibili ai soci. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione la società in persona dell’ex liquidatore e l’ex socio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina pregiudizialmente la questione sollevata con memoria, relativa all’estinzione della società antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento. Il Collegio osserva che la norma di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, che ha introdotto il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione societaria ai fini fiscali, è successiva alla cancellazione dell’ente e, avendo natura sostanziale, non può trovare applicazione retroattiva. La richiesta di cancellazione costituisce, infatti, il presupposto del differimento e deve essere stata presentata nella vigenza della disposizione, quindi a partire dal 13.12.2014.
Il fatto rilevante ai fini dell’applicazione della norma è l’estinzione della società, che comporta il difetto di legittimazione passiva ab origine della stessa in persona dell’ex liquidatore. La Corte richiama e condivide il principio secondo cui la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, anteriore al 13.12.2014, determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua capacità processuale, con conseguente possibilità di rilevare d’ufficio il difetto anche in sede di legittimità. Quanto alla posizione dei soci, la Corte precisa che, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. e alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite, gli stessi rispondono dei debiti della società estinta solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, senza che sussista una responsabilità automatica per i debiti tributari. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione della società, perché la causa non poteva essere iniziata.
Quanto al ricorso dell’ex socio, la Corte esamina i motivi relativi alla motivazione dell’avviso di accertamento e all’onere della prova delle operazioni soggettivamente inesistenti. Il primo motivo è ritenuto inammissibile in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione del giudizio di merito, e comunque infondato, non avendo il contribuente specificato in che modo la mancata ostensione di atti avrebbe leso il diritto di difesa. Il secondo motivo è rigettato, in quanto l’Amministrazione ha provato sia l’oggettiva fittizietà del fornitore, sia la consapevolezza del destinatario della frode, sulla base di elementi presuntivi valutati correttamente dal giudice di merito in un giudizio complessivo e non atomistico.
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Nota della Redazione
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