Prescrizione dell’imposta di consumo per comportamenti omissivi e soggetto passivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 9523 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, costituisce comportamento omissivo idoneo a far decorrere il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell’imposta dal momento della scoperta del fatto illecito, ai sensi dell’art. 15, primo comma, d.lgs. n. 504/1995 nel testo previgente, la condotta del contribuente volta a celare la debenza del tributo attraverso alterazioni documentali o contabili, non immediatamente né facilmente percepibili dall’Amministrazione. La scoperta del fatto illecito può essere legittimamente assimilata alla trasmissione della notizia di reato, quale momento in cui l’Amministrazione acquisisce la conoscenza della condotta omissiva. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 TUA, per assenza di una data certa di decorrenza della prescrizione, non è manifestamente fondata, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava un avviso di pagamento relativo ad imposta di consumo ed interessi per transazioni di olii lubrificanti effettuate negli anni 2008 e 2009. L’accertamento traeva origine da un’indagine penale e da una successiva verifica fiscale, che avevano evidenziato l’acquisto di ingenti quantitativi di olio lubrificante dall’estero in evasione d’imposta, mediante l’interposizione di aziende “di comodo”. I giudici di merito rigettavano il ricorso, ritenendo tempestiva l’azione accertatrice in quanto il termine di prescrizione decorreva dalla scoperta del fatto illecito, avvenuta solo a seguito delle indagini.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, esclude la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504/1995, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui la prescrizione del diritto al pagamento dell’imposta decorre dalla scoperta del fatto illecito in caso di comportamenti omissivi del contribuente volti a celare la debenza del tributo. Tale disciplina si giustifica per la natura dell’accisa, che si attua attraverso adempimenti posti a carico del contribuente, rispetto ai quali l’intervento dell’Amministrazione è solo eventuale.
La Corte richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2021, che ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 57 TUA, affermando che la decorrenza della prescrizione è demandata ad una scelta discrezionale del legislatore. Nel caso di specie, la normativa applicabile era quella previgente al d.lgs. n. 48/2010, che aveva eliminato il riferimento alla scoperta del fatto illecito per i comportamenti omissivi, ma non era applicabile ratione temporis.
Quanto al secondo motivo, la Corte dichiara inammissibile la censura relativa al termine decennale di conservazione delle scritture contabili, trattandosi di profilo nuovo, non introdotto nei gradi di merito. Il terzo motivo, concernente la motivazione apparente, è invece respinto nel merito, in quanto la sentenza impugnata esprime una chiara ratio decidendi.
Il quarto ed il quinto motivo sono dichiarati inammissibili per la doppia conforme e per la mancata indicazione della lesione concreta del diritto di difesa. Il sesto motivo, relativo all’individuazione del soggetto passivo, è inammissibile in quanto volto ad ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, come l’indicazione nella CMR della società quale effettiva destinataria della merce.
Infine, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili perché formulati secondo il vecchio paradigma del vizio di motivazione, non adeguato al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e perché volti ad una rivalutazione del merito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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