Il singolo episodio di consumo di stupefacenti legittima il proscioglimento dalla ferma (TAR Lazio n. 10688 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento anche di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti rende legittimo il proscioglimento dalla ferma del militare risultato positivo al test diagnostico, ai sensi dell’art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010. La norma non richiede la prova della saltuarietà o occasionalità del consumo, né la reiterazione della condotta. Le mere allegazioni difensive circa l’eventualità di un falso positivo, non supportate da elementi concreti, non scalfiscono l’attendibilità degli accertamenti sanitari compiuti dall’Amministrazione, tanto più se la positività sia stata confermata dalle analisi di secondo livello. La disposizione non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., attesa la gravità del comportamento del militare che assume, anche una sola volta, sostanze stupefacenti.
Il Fatto
Il ricorrente, volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), veniva sottoposto ad accertamenti diagnostici dai quali emergeva l’uso di cannabinoidi. La positività, riscontrata dal Policlinico Militare di Roma, veniva confermata dal Centro di Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense del Ministero dell’Interno. Sulla base di tali esiti, la Direzione generale per il personale militare disponeva il proscioglimento dalla ferma con contestuale impossibilità di valutazione della domanda di rafferma. Il militare impugnava il provvedimento, deducendo l’inattendibilità dei test, la mancata considerazione della sua incensuratezza nei precedenti controlli e la sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure, trattate congiuntamente per la loro stretta connessione. Quanto alla dedotta falsa positività, i giudici hanno osservato che le allegazioni di parte ricorrente — esposizione a fumo passivo, assunzione di farmaci antinfiammatori e di olio di CBD — non erano supportate da elementi concreti idonei a scalfire l’attendibilità degli accertamenti, eseguiti per due volte dall’Amministrazione con esito positivo in entrambe le occasioni. Non è emersa alcuna prova che l’esposizione al fumo passivo fosse avvenuta con modalità e intensità tali da determinare il superamento della soglia a distanza di ore; le dichiarazioni sull’assunzione di farmaci sono risultate peraltro non univoche.
Quanto al motivo incentrato sulla presunta necessità della reiterazione del consumo, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l’art. 957, comma 1, lett. c), cod. ord. mil. va interpretato nel senso che anche un singolo episodio di assunzione legittima il proscioglimento, citando Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2114, Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2017, n. 1329 e TAR Lazio, Sez. I stralcio, 31 marzo 2021, n. 3864. Una volta riscontrata la positività, l’Amministrazione non aveva alcun margine discrezionale e doveva applicare il disposto normativo.
Il Tribunale ha infine escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata, ritenendo non irragionevole né sproporzionata la scelta legislativa, data la gravità del comportamento del militare che assuma anche una sola volta sostanze stupefacenti; non sovrapponibile è il raffronto con la diversa fattispecie dell’abuso di sostanze alcoliche. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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