Divieto di detenzione armi: giudizio prognostico e oblazione non incidono sull’affidabilità (TAR Emilia-Romagna n. 996 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, ma rappresentano un’eccezione al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975. Il giudizio di affidabilità che fonda il divieto prefettizio ex art. 39 R.D. n. 773/1931 si sostanzia in una prognosi di tipo probabilistico, assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, non richiedendo la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell’accertamento penale. L’Autorità di P.S. può valorizzare, quali indici di inaffidabilità, fatti ed episodi anche privi di rilievo penale e non ascrivibili a responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale. L’intervenuta oblazione, quale causa estintiva del reato, non elide il valore indiziario della condotta concretamente posta in essere.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Ravenna con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, unitamente agli atti presupposti e connessi. Il giudizio di non affidabilità espresso dall’Amministrazione si fondava su una pluralità di elementi: un deferimento del 2021 per omessa ripetizione di denuncia di armi a seguito di cambio di residenza, la detenzione di armi in assenza della prescritta certificazione medica, una condanna per reati fiscali risalente al 2016 e ulteriori pregiudizi e contravvenzioni.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che il provvedimento si fondasse quasi esclusivamente sulla denuncia per omesso trasferimento delle armi, condotta risalente nel tempo e ancora sub iudice. La Prefettura, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di titoli abilitativi all’uso delle armi. Ha richiamato Cons. Stato, sez. III, n. 1972 del 2019 e n. 3435 del 2018, secondo cui il porto d’armi rappresenta un’eccezione al divieto generale e può essere riconosciuto solo a fronte della piena sicurezza circa il buon uso delle armi. Ha poi ribadito che i poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali e sindacabili dal giudice di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti.
La Corte ha valorizzato il carattere anticipatorio e preventivo del provvedimento di divieto, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 8041 del 2021, che qualifica il giudizio di pericolosità come prognosi di tipo probabilistico, non richiedente la certezza tipica dell’accertamento penale. Ha altresì richiamato Cons. Stato, sez. III, n. 11474 del 2022 e n. 3759 del 2020, secondo cui l’inaffidabilità può fondarsi su fatti privi di rilievo penale e non necessariamente riconducibili a responsabilità dell’interessato.
Nel caso concreto, il Collegio ha rilevato che il provvedimento prefettizio indicava plurimi pregiudizi, di varia natura e riferibili a un ampio arco temporale, tra cui la detenzione di armi senza certificazione medica, la condanna irrevocabile del 2016 per omessa presentazione di dichiarazione IVA, una contravvenzione del 2012 per violazione delle norme sulla circolazione stradale e un’indagine del 2015 per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Uno di tali elementi, la mancata ripetizione della denuncia di armi a seguito di cambio di residenza, attiene direttamente alla materia delle armi e integra una delle norme più elementari del loro possesso.
Quanto alla dedotta oblazione, intervenuta dopo l’adozione del provvedimento impugnato, la Corte ha precisato che essa costituisce causa estintiva del reato, ma non incide sulla circostanza fattuale che il ricorrente abbia posto in essere la condotta sanzionata, indice di inaffidabilità all’uso delle armi. Il giudizio espresso dall’Amministrazione, pertanto, non è risultato affetto da profili di evidente irragionevolezza o illogicità. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di causa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.