Ottemperanza per la carta docente: condanna del Ministero e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2488 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente, passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo idoneo per promuovere il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è condannata a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 377/2023 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, nella misura di € 500 nominali per ciascun anno. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 18 dicembre 2023, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Lodi rilasciata il 25 febbraio 2025. Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La ricorrente aveva inoltre dimostrato di aver atteso il decorso del termine dilatorio prima di instaurare il giudizio di ottemperanza, notificando il ricorso in data 10 febbraio 2026.
Il Collegio ha conseguentemente disposto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il giudice ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di esecuzione, il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati o all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026 in materia di liquidazione delle spese nei giudizi aventi carattere seriale.
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Nota della Redazione
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