Rinnovazione della notifica al Ministero presso l’Avvocatura dello Stato, anche senza causa non imputabile (TAR Puglia n. 111 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso introduttivo del giudizio davanti al giudice amministrativo nei confronti di un’amministrazione statale deve essere notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933. La notificazione eseguita presso la sede reale dell’amministrazione è nulla. In applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, il giudice, quando il destinatario non si sia costituito, deve disporre la rinnovazione della notificazione, senza che rilevi l’accertamento che l’esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante. La rinnovazione, assegnata con termine perentorio, impedisce ogni decadenza.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’esecuzione della sentenza n. 897/2022 della Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato, notificando l’atto introduttivo al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sua sede reale, e non presso il domicilio legale dell’amministrazione.

Il Ministero, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato d’ufficio il vizio della notificazione, poiché l’atto di chiamata in giudizio dell’amministrazione statale avrebbe dovuto essere notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933.

Il collegio ha quindi applicato l’art. 44, comma 4, c.p.a., richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 148 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica all’accertamento che l’esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante. La declaratoria di incostituzionalità comporta che il giudice debba sempre disporre la rinnovazione quando il destinatario non si sia costituito, senza che rilevi l’elemento soggettivo della imputabilità.

In applicazione di tale principio, il TAR ha ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notificazione nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, assegnando il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza e successivi sette giorni per il deposito della prova dell’avvenuta notifica. Il giudizio è stato rinviato all’udienza camerale dell’8 giugno 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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