Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 1275 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In ossequio al principio dispositivo, applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa e, per l’effetto, applicare l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone di dichiarare il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa parte ricorrente, preclude l’esame nel merito delle censure e determina la definizione del giudizio in rito. L’esito in rito della controversia giustifica, di regola, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’istanza di insediamento in area consortile, ha impugnato la determina n. 29 del 28.01.2025, con cui il Consorzio ha respinto l’istanza, nonché gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta e la nota di conferma del diniego.

La vicenda trae origine da una precedente pronuncia di questo Tribunale, la sentenza n. 2065/2024 passata in giudicato, con cui erano state annullate le pregresse determinazioni consortili ed era stato accertato l’obbligo dell’amministrazione di valutare le istanze depositate dal ricorrente. In esecuzione di tale decisione il procedimento è stato riattivato, con comunicazione dei motivi ostativi. Nel corso del giudizio, dopo una serie di incontri tra le parti volti a una soluzione bonaria, il ricorrente ha depositato memoria dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la definizione della controversia discende da una scelta processuale della stessa parte ricorrente, che con memoria del 19 giugno 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice amministrativo non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. La disposizione opera sul piano processuale e prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure articolate.

Il Tribunale richiama espressamente il consolidato orientamento giurisprudenziale, citando Consiglio di Stato, Sez. II, 26/05/2025, n. 4575, secondo cui, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e applicare la richiamata disposizione processuale.

Ne consegue che l’esame delle doglianze di merito — tra cui la dedotta violazione del giudicato, il difetto di presupposto, il difetto di istruttoria e di motivazione — resta assorbito dalla definizione in rito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra le parti, in ragione dell’esito in rito della controversia, così conformandosi al criterio della soccombenza virtuale attenuata proprio delle definizioni processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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