Il requisito minimo si interpreta in senso funzionale e stringente (TAR Emilia-Romagna n. 232 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, il requisito minimo di cui all’Allegato H del disciplinare di gara che richieda la “possibilità di utilizzo” di un dispositivo sanitario con strumentazione avente un determinato range di funzionamento, deve essere interpretato in senso funzionale e stringente, imponendo la piena idoneità del prodotto offerto a essere utilizzato per l’intero range previsto dalla lex specialis. Tale interpretazione si impone in particolare quando la procedura è aggiudicata con il criterio del minor prezzo, il quale presuppone la sostanziale equivalenza tecnica dei prodotti offerti e non consente di valorizzare eventuali minori funzionalità. Il principio di equivalenza non è invocabile quando il prodotto offerto presenti una difformità funzionale non superabile in alcun modo, dovendosi escludere ogni valutazione sulla ragionevolezza delle scelte della stazione appaltante in assenza di specifica impugnazione incidentale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione, disposta con il criterio del minor prezzo, di una procedura aperta per la fornitura triennale di umidificatori preriempiti di acqua sterile per ossigenoterapia, indetta da un’Azienda sanitaria. L’offerta dell’aggiudicataria concerneva un prodotto dichiarato compatibile con un flusso massimo di 10 litri al minuto, mentre la lex specialis, a pena di esclusione, richiedeva dispositivi utilizzabili con flussimetri aventi un range di erogazione compreso tra 0 e 15 litri al minuto. La ricorrente contestava la mancata esclusione della controinteressata e chiedeva il subentro nel contratto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 16 del disciplinare di gara. Ha rilevato che la clausola tecnica era lessicalmente ambigua e che, non essendo superabile l’ambiguità con i criteri ermeneutici letterale e sistematico, occorreva fare ricorso al criterio funzionale, valorizzando la causa concreta della previsione. In una gara aggiudicata con il criterio del minor prezzo, che presuppone l’identità sostanziale dei prodotti offerti, il requisito minimo deve essere inteso nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto, ossia come idoneità del dispositivo all’utilizzo per l’intero range di flusso indicato, dovendosi escludere la possibilità di offerte funzionalmente incomplete.
La Corte ha quindi escluso l’applicabilità del principio di equivalenza, poiché la compatibilità del prodotto offerto solo fino a 10 litri al minuto non poteva integrare una conformità sostanziale alla specifica tecnica richiesta. Ha inoltre precisato che la valutazione sulla ragionevolezza della scelta di prevedere un simile requisito e del criterio di aggiudicazione avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso incidentale da parte della controinteressata, non esperito.
Il secondo motivo, relativo al difetto di istruttoria della Commissione, è stato assorbito dall’accoglimento del primo, essendo accertato l’errore nell’aver ritenuto ammissibile l’offerta non conforme. Il terzo motivo, concernente la dedotta violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 per la presunta fornitura di informazioni false o fuorvianti, è stato respinto: la dichiarazione di conformità resa dalla controinteressata non era assistita da volontà decettiva, ma era frutto di un’erronea interpretazione della legge di gara, non avente capacità decettiva poiché l’Amministrazione avrebbe potuto agevolmente accorgersi del difetto.
Accolto il ricorso, il Tribunale ha annullato l’aggiudicazione e, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., ha disposto il subentro della ricorrente per la medesima durata contrattuale, previa nuova determinazione di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione, compensando le spese.
Nota della Redazione
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