No alla deroga al tetto per il reinserimento del collaboratore (TAR Lazio n. 9917 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di collaboratori di giustizia, la capitalizzazione delle misure di assistenza economica è disciplinata dall’art. 10, commi 14 e 15, del d.m. n. 161/2004, che prevede un’erogazione ordinaria per la durata di due anni, elevabile fino a cinque anni in presenza di un documentato e concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo. Le misure straordinarie di carattere economico, di cui all’ultimo periodo del comma 15, costituiscono una clausola di chiusura rimessa alla valutazione altamente discrezionale della Commissione centrale e non possono essere finalizzate a derogare al limite massimo del quinquennio, già riconosciuto all’interessato. La loro mancata concessione non è sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di evidenti vizi motivazionali o istruttori.
Il Fatto
Un collaboratore di giustizia, inserito con il proprio nucleo familiare in uno speciale programma di protezione, impugnava la delibera con cui la Commissione centrale, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 82/1991, aveva disposto la non proroga del programma, riconoscendo la capitalizzazione biennale delle misure di assistenza percepite. Nel corso del giudizio, l’interessato presentava un progetto di reinserimento socio-lavorativo, ottenendo con successiva delibera l’integrazione della capitalizzazione fino al quinquennio, e poi un nuovo progetto, con richiesta di misure economiche straordinarie nella misura del 25% dell’importo già concesso. La Commissione centrale, pur approvando il nuovo progetto, rigettava l’istanza di misure straordinarie, ritenendo insussistenti le eccezionali ragioni per derogare al limite massimo di legge. Avverso tale ultima delibera, il ricorrente articolava ulteriori motivi aggiunti, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la presentazione del progetto di reinserimento e la successiva delibera di integrazione della capitalizzazione al quinquennio integrassero una sostanziale acquiescenza alla delibera di cessazione del programma di protezione.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 10, commi 14 e 15, del d.m. n. 161/2004, individuando due tipologie di capitalizzazione: quella biennale, di carattere generale, e quella quinquennale, subordinata alla presentazione di un documentato e concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo. L’ultimo periodo del comma 15, che consente alla Commissione centrale di deliberare misure straordinarie anche economiche, è stato qualificato come clausola di chiusura dell’istituto.
Il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione abbia operato legittimamente, avendo riconosciuto all’interessato la capitalizzazione nella misura massima del quinquennio, in conformità al dettato normativo. La pretesa di misure straordinarie, secondo il Collegio, non poteva essere accolta, poiché finalizzata a superare il tetto massimo della capitalizzazione, in contrasto con la funzione dell’istituto, che è quella di favorire il reinserimento sociale dell’ex collaboratore che non può fare ritorno nella località di origine.
Con riguardo al diniego delle misure straordinarie, il Collegio ha richiamato il principio per cui tale elargizione è riservata a casi eccezionali, da individuare con provvedimento di contenuto altamente discrezionale, come già affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 7328/2021 e n. 2729/2019. Tale potere non è sindacabile in assenza di vizi motivazionali o istruttori di chiara evidenza, che nel caso di specie non sono stati allegati, avendo la Commissione valutato l’istanza e motivato sulle ragioni della mancata concessione.
La sentenza conferma quindi il diniego delle misure straordinarie, respingendo i motivi aggiunti e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno.
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Nota della Redazione
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