Valutazione titoli servizio e interpretazione sostanziale nel concorso docenti AFAM (TAR Umbria n. 103 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il reclutamento dei docenti AFAM, la commissione giudicatrice non può limitarsi al dato formale della presenza o assenza del codice settore artistico-disciplinare CODI/25 per riconoscere la natura di docenza del servizio prestato. L’organo tecnico è tenuto a una interpretazione integrata di tutti gli elementi attestanti l’attività svolta, valorizzando in particolare l’esplicito riferimento, contenuto nelle certificazioni dei Conservatori di provenienza, alla stipula di un contratto di insegnamento. La promiscuità terminologica tra la figura dell'”accompagnatore al pianoforte”, introdotta come profilo tecnico-amministrativo dal CCNL del 18 gennaio 2024, e l’insegnamento di “accompagnamento pianistico” impone infatti un accertamento sostanziale, non meramente cartolare. L’esclusione fondata solo sull’assenza del codice alfanumerico è pertanto illegittima per eccesso di potere e travisamento dei fatti.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica indetta da un Conservatorio di Musica per il reclutamento di nove docenti di prima fascia nella disciplina di pratica e lettura pianistica. Dopo aver superato la prima prova con 24 punti e aver ottenuto 18,6 punti per i titoli, ha sostenuto la seconda prova pratica, ma la commissione non le ha attribuito alcun punteggio, escludendola dalla graduatoria.
Il provvedimento di esclusione si fondava su una verifica dei titoli di servizio: i certificati prodotti da due Conservatori attestavano attività qualificata come “accompagnatore al pianoforte” e non recavano il codice CODI/25. Di qui l’impugnazione della graduatoria definitiva, dei verbali di selezione e degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, osservando che la procedura è stata indetta dal Conservatorio di Perugia in convenzione con quello de L’Aquila e che gli effetti della selezione si producono esclusivamente in queste due regioni: entrambi i criteri di cui all’art. 13 cod. proc. amm. convergono sull’Umbria. È stata parimenti disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del secondo Conservatorio, co-destinatario degli effetti dell’atto.
Nel merito, la questione centrale riguarda la legittimità dell’esclusione fondata sulla carenza dei titoli di servizio. La tesi dell’amministrazione trovava solo parziale appiglio nei certificati acquisiti, nei quali si leggeva altresì che le attività corrispondevano a contratti di insegnamento.
Il collegio ha ricostruito la distinzione tra l’insegnamento di “accompagnamento pianistico”, associato al settore CODI/25 dal D.M. n. 90 del 3 luglio 2009, e la figura tecnico-amministrativa dell'”accompagnatore al pianoforte”, introdotta dall’art. 164 del CCNL del 18 gennaio 2024, le cui mansioni, pur simili, sono svolte sotto la supervisione del docente. Ha rilevato che, per ammissione della stessa difesa pubblica, l’individuazione di un’attività come “accompagnatore al pianoforte” può essere usata in modo promiscuo anche per l’insegnamento.
Proprio per tale rischio di confusione, la commissione non avrebbe dovuto arrestarsi al mero dato formale, ma valutare tutti gli elementi disponibili. È decisivo che tutte le attestazioni recassero il riferimento esplicito a un contratto di insegnamento: mentre il codice poteva mancare per errore materiale, l’indicazione della natura didattica del servizio supera il dato formale. Il Tribunale ha inoltre osservato che l’esigenza del codice non trova conforto nella lettera del bando ed è stata introdotta solo in giudizio.
Non è risultato conclusivo l’argomento dell’inesistenza del protocollo indicato, poiché derivava da un errore della candidata nella domanda: con ulteriori chiarimenti la commissione avrebbe accertato che il concorso era diretto a selezionare maestri accompagnatori. Né rileva il trattamento riservato ad altri candidati, versandosi in situazioni radicalmente diverse. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e riconvocazione della commissione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.