Piano strutturale e aree pubbliche ricorso inammissibile per carenza di interesse (TAR Umbria n. 104 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione del PRG – Parte strutturale che individua aree per attrezzature pubbliche non attuate dal previgente Programma di Fabbricazione, attribuendo a tale individuazione un valore non conformativo e rimettendo al piano operativo l’effettiva localizzazione e il dimensionamento delle opere, non è idonea a ledere in via attuale la proprietà. La mera indicazione di una priorità di valutazione in fase attuativa, senza determinazione del tipo e dell’impatto delle opere, configura un provvedimento privo di attuale lesività. Il ricorso proposto avverso tale previsione è pertanto inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno che costeggia il centro storico di un Comune umbro e dell’immobile contiguo, impugna la delibera consiliare di approvazione del nuovo Piano regolatore generale – Parte strutturale, nella parte in cui incide sulla propria proprietà, unitamente agli atti presupposti.
Nel previgente Programma di Fabbricazione l’area era classificata come zona di valore ambientale. Con l’adozione del nuovo piano il terreno viene inserito tra le aree destinate alle attrezzature pubbliche non attuate del previgente strumento. Il ricorrente presenta osservazioni, in parte accolte nelle controdeduzioni, ma la classificazione è confermata in sede di approvazione. Propone quindi ricorso, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto diversi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di attualità della lesione e dichiara il gravame inammissibile per carenza di interesse. Il percorso argomentativo muove dalla lettura dell’art. 11 delle N.T.A. del piano strutturale, dedicato alle attrezzature pubbliche previste dal previgente Programma di Fabbricazione da riconfermare.
La norma di piano stabilisce che l’individuazione delle aree non ha valore conformativo. Ai fini del dimensionamento, tali aree sono valutate prioritariamente in sede di redazione del piano operativo e possono essere destinate ad attrezzature pubbliche anche diverse da quelle stabilite nel previgente strumento, che a sua volta può individuare aree ulteriori.
Da tale formulazione il Tribunale deduce l’inidoneità della destinazione a ledere gli interessi del ricorrente. La locuzione attrezzature pubbliche richiama una categoria amplissima di opere, non essendo possibile in questa fase determinare il loro impatto sui valori ambientali, storici e paesaggistici evocati dalla parte. La disciplina si limita a indicare una mera priorità nella valutazione delle aree, tra cui quella del ricorrente.
La conclusione è confermata dalle controdeduzioni alle osservazioni. L’Amministrazione ha rimesso alla successiva fase del piano operativo sia la riduzione dell’area incidente sulla proprietà, accogliendo parzialmente la prima osservazione, sia la localizzazione delle attrezzature sulla sponda opposta del fiume, accogliendo la seconda.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Non si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione delle controparti.
Nota della Redazione
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