Motivi aggiunti inammissibili dopo la declaratoria di incompetenza del TAR (TAR Umbria n. 97 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tribunale amministrativo che, definendo il ricorso introduttivo con declaratoria di incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 13, comma 3, cod. proc. amm., si è spogliato della controversia, non può pronunciarsi sui motivi aggiunti processualmente collegati, che devono essere dichiarati inammissibili. Ove il giudice non si fosse spogliato, i motivi aggiunti resterebbero comunque inammissibili se non notificati all’amministrazione resistente e se privi di un’indicazione espressa e univoca dell’oggetto della domanda e delle relative censure. Il raddoppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13-ter, comma 5, dell’Allegato II del d.lgs. 104/2010, sanziona l’atto difensivo che ecceda i limiti dimensionali posti a tutela della sinteticità e della chiarezza, senza autorizzazione alla deroga.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto del MIUR di non ammissione al cofinanziamento del progetto presentato per la costruzione di alloggi per studenti universitari finanziati con fondi del PNRR. Il giudizio introduttivo veniva definito con ordinanza collegiale che dichiarava il difetto di competenza del TAR Umbria, in ragione del carattere centrale dell’autorità emanante, indicando come competente il TAR Lazio, sede di Roma.
Successivamente, in data 22 agosto 2024, la parte depositava motivi aggiunti. Il ricorso, dopo l’intestazione, enunciava i vizi lamentati ma ometteva l’indicazione dell’oggetto del gravame, assemblando atti precedenti di diversa natura per un totale di 97 pagine. Il Collegio riteneva che il Tribunale fosse stato coinvolto in ragione della tesi della ricorrente secondo cui, a seguito di querela contro magistrati del TAR Lazio, dovesse applicarsi il criterio di competenza previsto per i processi penali riguardanti magistrati degli uffici di Roma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra la definizione del giudizio introduttivo e la sorte dei motivi aggiunti. Il TAR Umbria, dichiarando la propria incompetenza territoriale, si è spogliato di ogni possibilità di decidere gravami processualmente collegati. Da ciò deriva l’inammissibilità dell’atto depositato il 22 agosto 2024.
Il Collegio non si limita a questa prima ragione. Anche a voler prescindere dall’intervenuta definizione del giudizio, i motivi aggiunti sarebbero comunque inammissibili sotto due ulteriori profili. Il primo è di natura processuale: l’atto non è stato notificato al MIUR, parte costituita nel giudizio già definito. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito tale vizio con sintetica memoria.
Il secondo profilo attiene al contenuto dell’atto. I motivi aggiunti sono privi di un’indicazione espressa e univoca dell’oggetto della domanda e delle relative argomentazioni di censura. Il ricorso, dopo l’intestazione, espone i vizi ma non l’oggetto del gravame, e assembla atti di diversa natura: ricorsi e provvedimenti di questo e di altri TAR, querele contro magistrati, documenti di riferimento.
Il Collegio non pronuncia un’ulteriore condanna alle spese, disponendone la compensazione in ragione della peculiarità della fase processuale. Ritiene invece di sanzionare il comportamento processuale della parte mediante il raddoppio del contributo unificato, in applicazione dell’art. 13-ter, comma 5, dell’Allegato II del d.lgs. 104/2010. Il contenuto del ricorso eccede ampiamente i limiti dimensionali stabiliti a tutela del principio di sinteticità e di chiarezza degli atti difensivi, senza che sia stata richiesta alcuna autorizzazione alla deroga.
Nota della Redazione
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