Rideterminazione buonuscita inclusi sei scatti stipendiali comparto difesa (TAR Emilia-Romagna n. 1257 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, che riconosce al personale delle forze di polizia e del comparto sicurezza e difesa il beneficio di sei scatti stipendiali, si applica anche al personale cessato dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Tale disposizione ha natura integrativa dell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973. L’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo della buonuscita, limitandosi a disciplinare la base pensionabile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina decadenza dal beneficio.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti del Ministero della Difesa, erano cessati dal servizio a domanda avendo maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’INPS, nel calcolare il trattamento di fine servizio, aveva omesso di includere i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Dopo una diffida rimasta senza esito, i ricorrenti avevano adito il TAR chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso collettivo, vertendo le posizioni dei ricorrenti sulla stessa quaestio iuris e sussistendo elementi di connessione oggettiva e soggettiva. Ha inoltre confermato la legittimazione passiva dell’INPS, unico soggetto titolare della competenza a calcolare e corrispondere il trattamento di fine servizio, senza che rilevino gli atti formati dall’amministrazione di provenienza.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ricomprende nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis tanto la Polizia di Stato quanto l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e il Corpo di Polizia Penitenziaria. L’espressa previsione dell’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 lascia infatti fermo per le forze di polizia a ordinamento militare il beneficio in questione.
Quanto alla portata dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, il Collegio ha escluso che tale disposizione modifichi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, incidendo invece sui sei scatti stipendiali ai soli fini della determinazione della base pensionabile. La norma dell’art. 6-bis è stata ritenuta integrativa dell’elenco delle voci computabili di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973, in quanto introdotta posteriormente e in forza di legge.
Il Collegio ha infine escluso la natura perentoria del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza, rilevando che l’effetto estintivo del diritto non può essere affermato senza una previsione normativa espressa e che il termine è funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa della questione.
Nota della Redazione
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