Tariffe rifiuti, legittimo l’MTR regionale per gli anni 2022 e 2023 (TAR Emilia-Romagna n. 805 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle more di una pronuncia di annullamento delle disposizioni del MTR-2 relative agli impianti minimi, la loro applicazione è differita e non costituisce parametro di legittimità per le annualità pregresse. La regolazione regionale delle tariffe di accesso agli impianti di smaltimento resta pertanto applicabile per il 2022 e il 2023, anche se derogatoria rispetto al metodo ARERA. Il potere regolatorio dell’ARERA sugli impianti minimi presuppone la previa individuazione degli stessi in sede di programmazione nazionale, con la conseguenza che i criteri del Titolo VI del MTR-2 operano solo dal 2024. Le censure che assumono l’immediata vincolatività del metodo ARERA sono infondate.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani su tre province e possiede due termovalorizzatori qualificati come impianti minimi, ossia indispensabili alla chiusura del ciclo. Nel calcolo delle tariffe di accesso agli impianti, l’Agenzia regionale, su indicazione della Regione, ha applicato i criteri della DGR Emilia-Romagna n. 467/2015 invece del metodo tariffario ARERA.

La società ha impugnato le delibere che hanno determinato i flussi e i costi della gestione per il 2022 e, con motivi aggiunti, per il 2023, deducendo incompetenza dell’Agenzia, violazione del potere regolatorio dell’ARERA, difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento, e chiedendo il risarcimento del danno. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’improcedibilità per effetto della sopravvenuta delibera ARERA n. 7/2024 e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro della regolazione. L’ARERA, con la delibera n. 443/2019/R/RIF prima e con la delibera n. 363/2021/R/RIF poi, ha approvato il metodo tariffario per il periodo 2022-2025, sostituendosi progressivamente al previgente d.P.R. n. 158/1999 e distinguendo tra impianti integrati, minimi e aggiuntivi.

Il punto decisivo è però esterno al merito delle singole censure. L’ARERA, con la delibera n. 7/2024, ha preso atto delle pronunce del Consiglio di Stato del dicembre 2023, che hanno ritenuto estranei al potere regolatorio definito dall’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 i criteri di individuazione degli impianti minimi contenuti nel MTR-2, annullando le relative previsioni. L’Autorità ha così stabilito che i criteri del Titolo VI del MTR-2 si applicano a decorrere dal 2024.

Da qui la conseguenza: per il 2022 e il 2023 il metodo ARERA non poteva costituire il parametro di riferimento, neppure dopo l’approvazione del PNGR di cui al D.M. 24 giugno 2022, n. 257. L’applicazione del regime regionale, pur derogatorio, deve quindi ritenersi legittima.

Il Collegio richiama inoltre la sentenza n. 413/2020 di questo Tribunale, confermata dal Consiglio di Stato n. 8682/2024, nonché Cons. Stato, sez. IV, n. 5158/2021 e Corte Costituzionale n. 11/2022, tutte favorevoli al sistema tariffario regionale. La scelta di non riconoscere al gestore i ricavi da vendita di energia e da incentivi, scomputandoli dai costi, non è arbitraria, ma risponde alla logica di evitare extra-profitti e sussidi incrociati a danno dell’utenza.

Tutte le censure, presupponendo l’immediata applicabilità del MTR-2, risultano pertanto infondate. La soccombenza regola le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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