Silenzio inadempimento inammissibile se l’atto espresso preesiste al ricorso (TAR Campania n. 1918 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’azione avverso il silenzio inadempimento quando l’amministrazione abbia adottato il provvedimento espresso in data anteriore alla notifica del ricorso. In tale ipotesi difetta il presupposto dell’azione, perché l’inerzia dell’amministrazione non sussiste al momento della proposizione del gravame. La circostanza che il ricorrente non conosca l’atto espresso non ne determina la sopravvenuta carenza di interesse, né consente di qualificare la fattispecie in termini di cessata materia del contendere: la preesistenza dell’atto al ricorso ne impone la declaratoria di inammissibilità. Resta ferma la possibilità di convertire il rito, ex art. 117, comma 5, cod. proc. amm., per la parte impugnatoria dell’atto, ove proposta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, ha impugnato il provvedimento di ritiro cautelare di armi e munizioni adottato dalla Questura ex art. 39 TULPS e notificatogli il 17 giugno 2025. Con ricorso notificato il 12 settembre 2025 e depositato il 19 settembre 2025, ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione sulla memoria difensiva e sull’istanza di revoca inviata il 10 luglio 2025, nonché l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di ritiro.
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato, il 2 ottobre 2025, la revoca della licenza di porto di fucile adottata l’8 agosto 2025, eccependo la parziale cessata materia del contendere per essere il procedimento già definito con atto espresso alla data di notifica del ricorso. La causa, cancellata dal ruolo cautelare, è stata fissata per la decisione ex art. 117 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di accertamento del silenzio. Il dato temporale è dirimente: l’atto espresso di revoca è stato adottato l’8 agosto 2025, quindi in epoca anteriore alla notifica del ricorso, avvenuta il 12 settembre 2025. Ne deriva che, al momento della proposizione del gravame, l’amministrazione aveva già definito il procedimento.
Da qui la inammissibilità dell’azione per carenza dei presupposti: il silenzio inadempimento presuppone l’inerzia dell’amministrazione al momento della domanda, e tale inerzia non può configurarsi quando l’atto espresso la preceda. Il Tribunale sottolinea che l’atto espresso preesisteva alla proposizione del gravame, e ciò esclude ogni rilievo alla circostanza che il ricorrente ne abbia avuto conoscenza solo successivamente.
La decisione si discosta dalla qualificazione proposta dall’amministrazione, che aveva invocato la cessata materia del contendere. Il Collegio non segue tale inquadramento: la cessazione presupporrebbe la sopravvenienza dell’atto rispetto al ricorso, mentre qui l’atto è antecedente. La conseguenza non è quindi la cessazione, ma la inammissibilità dell’azione avverso il silenzio.
Resta da trattare la parte restante della domanda, con cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca o rifiuto, anche se adottato nelle more. Su questo segmento il Tribunale dispone la conversione del rito ex art. 117, comma 5, cod. proc. amm., con fissazione della pubblica udienza per la definizione del merito. La declaratoria di inammissibilità riguarda dunque solo l’impugnativa del silenzio, restando autonomamente esaminabile la domanda caducatoria dell’atto espresso.
Nota della Redazione
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