Variazione residenza opponibile all’Agenzia decorsi sessanta giorni (Cass. civ. Sez. V n. 21025 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall’intervenuta iscrizione nei registri comunali, è opponibile all’ente impositore e all’incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all’Ufficio. Ne deriva l’invalidità della notificazione della comunicazione di irregolarità tentata presso il precedente Comune di residenza, quando il trasferimento sia divenuto efficace prima del tentativo di notifica.
Il Fatto
L’incaricato per la riscossione notificava al contribuente la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, eseguito ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’Irpef per l’anno 2006.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo, deducendo l’invalidità della notificazione della preventiva comunicazione di irregolarità. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riteneva regolare la notificazione e infondate le difese di merito. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolando un motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La questione ruota attorno alla regolarità della notificazione della comunicazione di irregolarità. Il contribuente aveva trasferito la residenza anagrafica da un Comune all’altro in data anteriore al tentativo di notifica, avvenuto oltre dieci mesi dopo. La notificazione è stata però tentata presso il precedente recapito, dove il destinatario non è stato rinvenuto. La CTR aveva validato l’operazione sul rilievo che in quel luogo il contribuente svolgeva l’abituale attività professionale e che ivi era stata notificata altra cartella, regolarmente impugnata.
La Corte non condivide il percorso della CTR. La tesi dell’Amministrazione finanziaria muove dal presupposto che la notifica debba eseguirsi nel Comune di residenza, ma trascura il dato centrale: al momento del tentativo, la residenza era già stata trasferita. Quanto al domicilio fiscale indicato in dichiarazione, dall’esame del documento emerge che il contribuente dichiarava il precedente domicilio “al 01/01/2009”, ma nello stesso atto indicava la nuova residenza dal 2.1.2009, mentre la notifica è stata tentata il 29.11.2009.
La Corte richiama la disciplina ratione temporis applicabile. L’art. 58, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 fissa il domicilio fiscale delle persone fisiche nel Comune di iscrizione anagrafica; il quinto comma stabilisce che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Nel caso concreto, la variazione anagrafica è intervenuta undici mesi prima del tentativo di notificazione, ed è stata pure indicata nella dichiarazione fiscale presentata ben oltre sessanta giorni prima della notifica.
Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass. sez. V, 3.3.2020, n. 5798, secondo cui la variazione di residenza, decorso il termine di legge, è opponibile all’Amministrazione finanziaria a prescindere dalla sua comunicazione all’Ufficio. Su questa base enuncia il principio di diritto e accoglie il ricorso.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, accogliendo l’originario ricorso e annullando la cartella di pagamento. Le spese seguono la soccombenza; non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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