Prove penali atipiche e onere del contribuente nelle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 6567 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prove assunte in un diverso processo, e in particolare in sede penale, sono utilizzabili nel giudizio tributario quali prove atipiche, idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti se non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze processuali. Il giudice tributario, tuttavia, non può recepire in maniera pedissequa il contenuto di tali prove, essendo tenuto a sottoporle al proprio vaglio critico e a procedere a una valutazione globale di tutti gli elementi e delle circostanze di fatto del caso di specie. In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia assolto alla prova dell’inesistenza, anche mediante elementi indiziari, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, senza che sia sufficiente l’esibizione della fattura o la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando a tassazione l’IVA detratta da una società e da un’impresa individuale, capofila di un’A.T.I., in relazione a fatture emesse da una società considerata una “cartiera” e successivamente dichiarata fallita, per prestazioni ritenute oggettivamente inesistenti. L’incarico riguardava la realizzazione di un portale internet per la promozione di prodotti vinicoli, finanziato dalla Regione Umbria.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, invece, accoglieva l’appello, ritenendo che le risultanze della perizia e della consulenza tecnica disposte in sede penale fossero sufficienti a dimostrare l’effettiva realizzazione del portale e la congruità del costo, con conseguente diritto alla detrazione dell’IVA. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibili i documenti prodotti dai contribuenti nel giudizio di legittimità, richiamando il disposto dell’art. 372 cod. proc. civ.. Ha precisato che la documentazione del factum superveniens è ammessa solo se definitivamente modificativa dell’oggetto controverso o se attestante la formazione del giudicato esterno, la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza d’interesse, restando esclusa la documentazione di fatti sopraggiunti che attengano al merito.
Quanto alla produzione delle sentenze penali di assoluzione, la Corte ne ha escluso l’ammissibilità, rilevando che le stesse non erano munite dell’attestazione di irrevocabilità e che, comunque, non ricorrevano i presupposti applicativi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, come introdotto dal d.lgs. n. 87/2024.
Nel merito, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, con assorbimento del primo. Ha rammentato il principio secondo cui il giudice tributario può porre a base del proprio convincimento le prove assunte in sede penale quali prove atipiche, ma non può recepirne acriticamente il contenuto, dovendo operare un raffronto critico con le altre risultanze processuali.
La Suprema Corte ha evidenziato che la CTR si era limitata ad affermare che gli elementi desumibili dal processo penale erano “rilevanti ed assorbenti”, senza effettuare il necessario raffronto critico con gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, quali la mancanza di organizzazione della società emittente, l’inadempienza alle obbligazioni tributarie, l’assenza di beni e strutture. Ha richiamato, in tal senso, anche la giurisprudenza della CGUE (causa C-475/24), secondo cui il giudice tributario è tenuto a verificare le condizioni di esercizio del diritto alla detrazione procedendo a una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze del caso di specie.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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