Posizione organizzativa, il bando non vincola l’ente al conferimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26992 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il conferimento di posizioni organizzative negli enti locali l’indicazione, nel bando, del solo requisito dell’inquadramento nella categoria D non obbliga l’amministrazione ad assegnare l’incarico all’unico aspirante. La valutazione del bando va condotta alla luce della disciplina di legge e di contrattazione collettiva richiamata, che subordina l’assegnazione alla verifica dei criteri ulteriori. Residua in capo all’ente il potere-dovere di accertare la capacità professionale del candidato rispetto ai compiti della posizione da ricoprire. Il giudizio di inidoneità, se motivato con riferimento alle competenze specifiche richieste, non contrasta con gli obblighi di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere discrezionale di assegnazione degli incarichi.
Il Fatto
Una dipendente di un Comune, inquadrata in categoria D presso l’ente di appartenenza e partecipe dell’Unione convenuta, ha chiesto il riconoscimento del diritto al conferimento dell’incarico di responsabile di una delle due posizioni organizzative messe a selezione, dedicate ai servizi finanziari e alle risorse umane. L’amministrazione non le aveva attribuito l’incarico, reputandola non idonea.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che il solo inquadramento in categoria D fosse requisito necessario e sufficiente e che l’esclusione per difetto di un titolo di studio specifico non previsto dal bando fosse illegittima. La Corte d’appello ha riformato la decisione, affermando il residuo potere di valutazione dell’ente. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 97 Cost., in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali e con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., contestando alla Corte territoriale di essersi discostata dal principio secondo cui le procedure selettive si svolgono sulla base delle clausole del bando, qui riferite al solo requisito inquadramentale, senza margini per l’individuazione di significati impliciti.
La Corte ha respinto la censura. Il giudice di merito ha correttamente letto il bando alla luce delle regole poste in tema di contrattazione collettiva, che subordinano l’assegnazione dell’incarico, pur riservata al personale di livello D, alla valutazione di criteri ulteriori. La ricorrente non ha replicato a tale convincimento, omettendo di confrontarsi con la norma contrattuale richiamata nel ricorso.
La Corte ha quindi confermato che in capo all’ente permane il potere-dovere di accertare l’idoneità del candidato all’espletamento del servizio, costituendo la capacità professionale requisito necessario in base alla disciplina di legge e di contratto collettivo. La circostanza che all’incarico aspirasse un solo candidato non vincola l’amministrazione al conferimento.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva rilevato che l’istante, pur già titolare di una posizione organizzativa presso il Comune di appartenenza, non aveva attestato la capacità professionale con riguardo ai servizi finanziari inclusi nella posizione complessa delineata dall’Unione, comprensiva della redazione e della rendicontazione dei bilanci. Il giudizio di inidoneità, così motivato, non si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede.
All’infondatezza del primo motivo è conseguita l’inammissibilità del secondo e del terzo, che ne presupponevano l’accoglimento. Il ricorso è stato rigettato, senza attribuzione delle spese per la mancata costituzione dell’Unione intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.