Ripartizione onere spese CTU nel decreto di liquidazione (Cass. civ. Sez. II n. 25636 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella gestione delle spese di consulenza tecnica occorre distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione. Il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario, adottato ai sensi dell’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, determina l’entità del compenso e incide unicamente sui rapporti tra le parti e il consulente, non sui rapporti interni tra le parti. La statuizione che individua la parte tenuta all’anticipazione ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che le ragioni relative all’individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l’onere non sono proponibili né in sede di opposizione ai sensi dell’art. 170 d.p.r. n. 115/2002, né in sede di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.
Il Fatto
Alcuni imputati in un procedimento penale propongono opposizione avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero aveva liquidato i compensi in favore di un consulente tecnico nella fase delle indagini preliminari, imputando le relative spese anche a soggetti giudicati con rito abbreviato. L’opposizione si fonda sulla dedotta illegittimità dell’imputazione delle spese a soggetti nei cui confronti non erano state svolte attività di consulenza e sull’asserita carenza di motivazione nella determinazione degli importi.
Il Tribunale accoglie il primo motivo solo per quattro opponenti, dichiarando che il decreto non spiega effetti nei loro confronti, e rigetta il resto. Compensa per metà le spese del giudizio di opposizione e condanna in solido tutti gli opponenti, compresi i vittoriosi, alla restante parte. Ricorrono in cassazione sette opponenti; il Ministero della Giustizia resiste con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale del Ministero, che denuncia violazione dell’art. 168 d.p.r. n. 115/2002 per avere il Tribunale accolto l’opposizione sull’assunto che i decreti contenessero una reale imputazione delle spese. Il motivo è fondato, in linea con le conclusioni del P.M.
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le tre fasi della gestione delle spese di consulenza tecnica, richiamando Cass. n. 10804/2020 e Cass. n. 20971/2017. L’anticipazione garantisce all’ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all’incarico; la liquidazione avviene con decreto motivato e consente all’ausiliario di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti, obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed è retta dal principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Ne discende che il decreto di liquidazione non ripartisce le spese tra le parti e non incide sui loro rapporti interni, ma solo sui rapporti tra le parti e il consulente. La statuizione che individua la parte tenuta all’anticipazione ha carattere provvisorio ed è destinata a cadere con la sentenza definitoria.
Il Tribunale ha dunque errato nel ritenere che la notifica del decreto comportasse imputazione definitiva dell’obbligo di pagamento. Il primo motivo di opposizione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. L’accoglimento del ricorso incidentale assorbe il secondo motivo del ricorso principale.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, che censura i criteri di liquidazione, esso è inammissibile: il Tribunale ha accertato con motivazione congrua che le spese erano documentate e valutate correttamente ai sensi degli artt. 56 e 50 d.p.r. n. 115/2002. La censura sulla circolare interna della Procura è inidonea, trattandosi di atto amministrativo privo di valore normativo e non vincolante, come affermato da Cass. n. 16644/2015 e Cass. Sez. Un. n. 8950/2022.
Nota della Redazione
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