Il verbale di accertamento del distributore prova la sottrazione di energia e la condotta silente dell’utente non è confessoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 8096 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per la fornitura di energia elettrica, il verbale di accertamento redatto dai tecnici del distributore, dal quale risulti il rinvenimento di un bypass del contatore, costituisce elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice di merito circa la sottrazione di energia, anche quando l’utente, presente alle operazioni, non abbia rilasciato dichiarazioni. A tale condotta silente non può attribuirsi valore di confessione, ma essa può essere liberamente valutata dal giudice come elemento indiziario. La quantificazione dell’energia sottratta può essere ragionevolmente desunta dalle tabelle di consumo elaborate dal distributore. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, solleciti una nuova valutazione delle risultanze fattuali ormai cristallizzate nei gradi di merito, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, che gli aveva ingiunto il pagamento di una somma in favore del Servizio Elettrico Nazionale, per la fornitura di energia elettrica. L’opponente contestava la sussistenza del credito ed eccepiva la prescrizione. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale di Vibo Valentia, adito in sede di appello, confermava la decisione, ritenendo provata la pretesa creditoria sulla base del verbale di accertamento redatto dai tecnici del distributore, che aveva evidenziato la presenza di un bypass del contatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova, sulla valutazione del materiale probatorio e sulla liquidazione delle spese di lite.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il Tribunale aveva correttamente fondato il proprio convincimento sul verbale di accertamento, dal quale emergeva il rinvenimento del bypass, e sulla mancata contestazione dei fatti da parte dell’utente presente alle operazioni. La Corte ha chiarito che la condotta silente dell’utente non integra una dichiarazione di natura confessoria, ma costituisce pur sempre un elemento che il giudice di merito può valutare liberamente, unitamente al contenuto del verbale, per ritenere raggiunta la prova della sottrazione di energia.
Il secondo motivo, che denunciava l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che il ricorrente, pur formalmente deducendo una violazione di legge, ha in realtà sollecitato una nuova e non consentita valutazione delle risultanze di fatto, ormai definitivamente cristallizzate nei precedenti gradi di giudizio, così strutturando il ricorso per cassazione come un ulteriore grado di merito.
Il terzo motivo, relativo alla quantificazione delle spese processuali, è stato invece ritenuto infondato. La Corte ha confermato il principio, già affermato dalle Sezioni semplici, secondo cui nel giudizio di appello è dovuto all’avvocato il compenso per tutte le fasi del procedimento previste dal D.M. n. 55/2014, anche quando non si sia svolta alcuna attività istruttoria propriamente detta.
Nota della Redazione
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