Eccezione di decadenza per vizi dell’opera non rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 14569 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dalla azione di garanzia per vizi dell’opera, prevista dall’art. 1667 c.c., non è rilevabile d’ufficio. Non trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio, essa deve essere proposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c. a pena di decadenza nella comparsa di risposta del convenuto, che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione, depositando in cancelleria il fascicolo contenente la predetta comparsa. Ne consegue che la costituzione tardiva, con deposito della comparsa all’udienza stessa, preclude al giudice di esaminare l’eccezione, ancorché formulata nell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo intimatogli da una società per il pagamento del corrispettivo di una pavimentazione. Eccepiva l’esistenza di vizi dell’opera, chiedendo la revoca del decreto e la condanna della controparte al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la domanda riconvenzionale, liquidando in favore dell’opponente il risarcimento per i vizi riscontrati.

La società proponeva appello, contestando la tempestività della denuncia dei vizi e la prova del loro riconoscimento. La Corte d’appello accoglieva il gravame, rilevando che la contestazione scritta dei vizi non era mai stata effettuata e che le prove testimoniali non erano state riproposte. Il ricorrente impugnava quindi la sentenza di secondo grado per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c. e degli artt. 1667, 1669, 2697 e 2969 c.c., per avere il giudice d’appello accolto l’eccezione di decadenza proposta tardivamente dalla società con comparsa depositata il giorno della prima udienza e non nei venti giorni antecedenti.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio per cui “in tema di contratto d’appalto, la decadenza del committente dalla azione di garanzia per vizi dell’opera, prevista dall’art. 1667 c.c., non è rilevabile di ufficio” (Cass. n. 6077/1988).

Poiché non si tratta di eccezione rilevabile d’ufficio, essa va proposta a pena di decadenza ai sensi dell’art. 167 c.p.c. nella comparsa di risposta, con costituzione almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione e deposito del fascicolo contenente la comparsa.

Nel caso concreto, l’eccezione era stata sì inserita nella comparsa di risposta, ma la comparsa non era stata depositata venti giorni prima dell’udienza, bensì alla stessa udienza. Difettando il requisito temporale del deposito, l’eccezione doveva ritenersi inammissibile e il giudice d’appello non poteva fondarvi il rigetto della domanda.

L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, relativo alla prova del riconoscimento dei vizi. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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