Inammissibile il ricorso per cassazione privo di specificità e carente nell’indicazione dei documenti (Cass. civ. Sez. 3 n. 8095 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermare l’assenza di interesse della parte costituita a opporsi alla rinuncia agli atti del giudizio, senza indicare in concreto quale sia tale interesse processuale. È altresì inammissibile la censura che, fondandosi su atti e documenti del giudizio di merito, non assolva compiutamente gli oneri imposti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dovendo il ricorrente trascriverne o riassumerne il contenuto, indicarne la fase di produzione e la collocazione nel fascicolo processuale. La mancata indicazione della disposizione dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla quale il vizio è dedotto determina ulteriormente l’inammissibilità del motivo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale di fornitura di caffè, aveva convenuto in giudizio il socio accomandatario di una società subentrata nella gestione di un bar, nonché il precedente titolare dell’azienda. Il primo giudice aveva dichiarato l’estinzione del processo per inattività delle parti, dopo che l’attore, in seguito all’interruzione del giudizio, era stato invitato a riassumerlo anche nei confronti del convenuto originario, nei cui riguardi la difesa aveva rinunciato agli atti senza che la rinuncia fosse stata accettata dalla controparte costituita.
La corte d’appello rigettava l’appello avverso l’ordinanza di estinzione. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i due motivi di ricorso e ne dichiara l’inammissibilità. In relazione al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 306 c.p.c., la censura è ritenuta generica in quanto il ricorrente si limita ad asserire che la parte costituita non avesse interesse a opporsi alla rinuncia, senza tuttavia offrire alcuna indicazione concreta circa l’effettivo interesse processuale della stessa a proseguire il giudizio o a contestare la rinuncia stessa.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva due profili di inammissibilità. Da un lato, la mancata indicazione della specifica ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. in cui la censura andava inquadrata. Dall’altro, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone al ricorrente, quando il ricorso si fonda su documenti, di indicarli specificamente.
La Suprema Corte richiama il principio costante secondo cui tale onere si sostanzia in tre obblighi: la trascrizione o la sintesi esaustiva del contenuto del documento; l’indicazione della fase processuale in cui lo stesso è stato prodotto; la precisazione della sua collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte. A sostegno di tale principio vengono citati numerosi precedenti, tra cui la pronuncia delle Sezioni Unite n. 34469 del 2019, che ha ribadito l’inammissibilità delle censure fondate su atti del giudizio di merito quando il ricorrente non fornisca le puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione.
Nella specie, il ricorrente ha assolto solo parzialmente al primo onere, riportando un frammento dell’atto di appello, ma omettendo di dimostrare che la questione fosse stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione e che su di essa vi fosse stata una conclusione. La corte di merito, peraltro, non aveva individuato una simile doglianza nel gravame, circostanza che conferma l’incompletezza della deduzione difensiva.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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