Nomina commissario ad acta per inerzia su gradoni docenti (TAR Lazio n. 6653 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, ordina l’adempimento entro un termine assegnato, nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e applica la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno in cui si verifichi l’eventuale inottemperanza ai termini di cui al dispositivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente con alle spalle un servizio svolto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro una sentenza che, accertata la violazione del principio di non discriminazione rispetto al personale di ruolo, condannava l’Amministrazione al pagamento degli incrementi stipendiali legati all’anzianità di servizio (cd. gradoni), per un importo di € 3.314,22 oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione contributiva previdenziale.
Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, l’Amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando la mancata esecuzione del giudicato; l’Amministrazione si costituiva in giudizio con un mero atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. A fronte del giudicato formatosi, infatti, l’Amministrazione non aveva eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale, né aveva fornito alcuna giustificazione in merito alla propria inerzia. Tale atteggiamento ha integrato i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro centoventi giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, su richiesta della parte ricorrente.
Quanto alla domanda di condanna alle astreintes, il giudice ha rilevato il significativo ritardo maturato dall’Amministrazione, accogliendo la richiesta. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., è stata però definita nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza solo dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in favore della ricorrente in complessivi € 1.200,00 oltre accessori, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare.
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Nota della Redazione
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