Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e spese compensate (TAR Campania n. 1613 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente dopo il rigetto della domanda cautelare e la cessazione della situazione di fatto che aveva dato origine all’impugnazione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. La declaratoria non richiede l’esame del merito dei motivi, essendo sufficiente la verifica dell’attualità dell’interesse alla pronuncia. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità della vicenda controversa.

Il Fatto

La ricorrente, una società operante nel settore pubblicitario, ha impugnato i provvedimenti con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli aveva autorizzato una controinteressata, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 42 del 2004, a installare un megaposter pubblicitario sui ponteggi di un edificio prospiciente piazza Trieste e Trento. Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione alle autorizzazioni della Soprintendenza e del Comune di Napoli succedutesi nel tempo.

La domanda cautelare è stata rigettata con l’ordinanza n. 1283 del 12 giugno 2025, che ha fissato l’udienza di merito. Nel corso del giudizio l’esposizione pubblicitaria è proseguita fino allo smontaggio dei ponteggi.

La Motivazione della Corte

Con dichiarazione depositata il 28 gennaio 2026, la ricorrente ha rappresentato che, dopo il rigetto della domanda cautelare, l’esposizione era proseguita per il periodo autorizzato dagli atti impugnati, fino allo smontaggio dei ponteggi, e di non avere più interesse alla definizione del merito, non intendendo coltivare alcuna domanda risarcitoria.

La società ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese. Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha ritenuto di doverla dichiarare, non emergendo ragioni per una pronuncia di merito.

La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che consentono di definire il giudizio con sentenza di improcedibilità quando l’interesse alla decisione venga meno in corso di causa.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate in considerazione della complessità della vicenda oggetto di controversia, avviata nel 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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