Verifica di anomalia facoltativa e impiego di volontari in RTI (TAR Calabria n. 502 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta, pur imposta dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 ove l’offerta appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici, resta espressione di una scelta facoltativa e discrezionale della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi di manifesta illogicità e irragionevolezza. Il concorrente che deduca l’insostenibilità dell’offerta aggiudicata deve calibrare le proprie contestazioni sulla concreta configurazione organizzativa ed economica dell’aggiudicatario, non su stime di costo riferite alla propria realtà aziendale. In presenza di un raggruppamento composto anche da organizzazioni di volontariato, l’impiego di personale volontario per prestazioni previste dalla lex specialis integra legittima libertà imprenditoriale di organizzazione del lavoro, non traducendosi in costo di manodopera. Nei confronti dei titoli professionali richiesti, la clausola del capitolato che prescrive un requisito minimo non impone il possesso in capo a ciascun componente dell’équipe, ma la sola garanzia della copertura del servizio.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, seconda classificata in una procedura aperta indetta da un’Autorità di Sistema Portuale per l’affidamento del servizio di presidio medico-sanitario e trasporto in ambulanza, impugna l’aggiudicazione disposta in favore di un RTI composto da una società mandataria e da un consorzio di organizzazioni di volontariato. La ricorrente chiede l’annullamento del decreto di aggiudicazione, dei verbali di gara e della graduatoria, deducendo l’omessa verifica di anomalia, la violazione dei minimi salariali, l’illegittima attribuzione dei punteggi tecnici, la carenza dei requisiti in capo a uno dei medici indicati e la mancata esclusione per difetto di documentazione.
La stazione appaltante e la controinteressata resistono. L’istanza cautelare è rigettata con ordinanza non appellata. In vista del merito la ricorrente deposita il contratto medio tempore stipulato, chiedendone la declaratoria di inefficacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sull’omessa verifica di anomalia. Il § 23 del disciplinare, attuativo dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, individua le offerte anomale in quelle che superino i 4/5 del punteggio attribuibile per l’offerta tecnica ed economica, riservando alla stazione appaltante la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base ad altri elementi, appaia anormalmente bassa. Poiché nel caso concreto l’offerta aggiudicataria non superava la soglia, non si integra la prima ipotesi. Quanto alla seconda, il giudizio resta affidato alla discrezionalità dell’amministrazione.
La ricorrente non offre però elementi idonei a sostenere il sospetto di insostenibilità. Le simulazioni di costo prodotte si riferiscono ai costi della stessa ricorrente, non a quelli dell’aggiudicataria, e non vengono calibrate sulla specifica configurazione organizzativa di quest’ultima. Il deficit prospettato non poggia su dati concretamente riferibili all’offerta avversaria.
Sul costo della manodopera, la censura relativa all’autista supplementare non tiene conto del fatto che il raggruppamento comprende un consorzio composto da sole organizzazioni di volontariato. L’impiego di personale volontario non genera un costo aggiuntivo di manodopera. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare e impiegare personale volontario, in applicazione del favor partecipationis, distinguendo il regime della legge n. 381 del 1991 dalle OdV disciplinate dal d.lgs. n. 117 del 2017.
Quanto ai requisiti dei medici, il § 4.1 del capitolato richiede la copertura del servizio per dodici ore giornaliere con un’équipe minima, non il possesso del requisito in capo a ciascun componente. Il titolo posseduto da uno solo dei medici indicati rende comunque ammissibile l’offerta e sufficiente il punteggio tecnico. Infine, la ricorrente ha regolarmente assolto, in sede di domanda, agli oneri dichiarativi sui requisiti di capacità, la cui comprova documentale è posticipata per effetto dell’inversione procedimentale. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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