Litisconsorzio necessario PNRR e improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio (TAR Campania n. 1087 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12-bis, comma 4, del D.L. n. 68 del 2022, nel richiamare l’art. 49 cod. proc. amm., introduce nei giudizi di attuazione del PNRR un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. Ne deriva che il ricorso notificato al solo Ministero competente, senza integrazione del contraddittorio verso le altre amministrazioni indicate dalla legge, è improcedibile. Il giudice che rilevi l’omesso tempestivo adempimento dell’onere di notifica e deposito dell’atto di integrazione provvede ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., dichiarando l’improcedibilità del ricorso. La peculiare normativa processuale giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente impugna il decreto con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha approvato la graduatoria finale di una procedura concorsuale per titoli ed esami, relativa alla classe di concorso EEEE “Scuola Primaria”, indetta ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. n. 205 del 2023. La domanda mira all’annullamento degli atti e alla ricomprensione della ricorrente tra i vincitori, con il punteggio asseritamente spettante.

Il ricorso, originariamente proposto davanti al TAR Lazio, viene riassunto davanti al TAR Campania a seguito di ordinanza declinatoria della competenza. Il giudizio riguarda una procedura riconducibile alla Riforma M4C1R2.1 del PNRR, finanziata dall’Unione europea nell’ambito di Next Generation EU.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il procedimento concorsuale rientra tra gli interventi di attuazione del PNRR, essendo volto al raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento. Trova quindi applicazione il D.L. n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2023, che richiama l’art. 12-bis, comma 4, del D.L. n. 68 del 2022.

La disposizione qualifica come parti necessarie dei giudizi PNRR le amministrazioni centrali titolari degli interventi e prescrive l’applicazione dell’art. 49 cod. proc. amm. Il ricorso introduttivo era stato notificato al solo Ministero dell’istruzione e del merito, anche nella articolazione regionale, senza estensione alle altre amministrazioni coinvolte per determinazione legislativa.

Con ordinanza collegiale il Tribunale aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio, fissando al 30 ottobre 2025 il termine per l’adempimento. La ricorrente non ha fornito prova di avervi ottemperato, né di aver notificato e depositato l’atto di integrazione nel termine assegnato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la norma introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario, stante il richiamo all’art. 49 cod. proc. amm. ivi contenuto. Da tale qualificazione discende che, se l’atto di integrazione non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. La peculiarità della normativa processuale vigente in materia induce il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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