Bonifica siti orfani PNRR: intervento comunale ex art. 250 legittimo (TAR Lombardia n. 1881 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come sito orfano, ai fini della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità del proprietario per l’inquinamento e da qualsiasi valutazione sull’elemento soggettivo dell’inadempimento: rileva la sola inerzia oggettiva nella conclusione degli interventi di bonifica attivati. È pertanto conforme alla normativa nazionale ed eurounitaria l’inserimento nell’elenco dei siti da bonificare con fondi pubblici del compendio i cui interventi siano rimasti inattuati. Il Comune territorialmente competente può intervenire in sostituzione ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006 anche in assenza dell’accordo fra Ministero e Regione previsto dall’art. 7 del d.m. 4 agosto 2022, poiché tale titolo di azione si pone in parallelo alla disciplina speciale del PNRR. L’urgenza di prevenire rischi per la salute e l’ambiente prevale sugli interessi patrimoniali connessi alla celere definizione della procedura fallimentare.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società proprietaria di un compendio di circa 156.000 mq in provincia di Monza e della Brianza impugna, con ricorso introduttivo e numerosi atti di motivi aggiunti, la sequenza di provvedimenti con cui il sito è stato qualificato sito orfano e inserito nel Piano d’azione per la riqualificazione finanziato dal PNRR.

Il ricorrente contesta la qualificazione stessa, deduce l’illegittimità derivata degli atti conseguenti e impugna le diffide, le determinazioni e i verbali con cui il Comune ha avviato e poi eseguito d’ufficio gli interventi di bonifica e la riattivazione della barriera idraulica. Resiste la pluralità delle amministrazioni intimate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la successione degli atti ministeriali e regionali, respingendo l’eccezione di tardività: la lesione concreta si è attualizzata solo con il decreto sui criteri di ammissibilità del 23 febbraio 2022, tempestivamente impugnato. Respinta anche l’eccezione di incompetenza territoriale, perché l’individuazione dei siti orfani opera su base regionale.

Nel merito, l’area è qualificabile come sito orfano ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.m. 29 dicembre 2020: la procedura ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 non ha mai avuto esito positivo per i lotti destinatari del finanziamento, e dal 2017 non risultano aggiornamenti sui monitoraggi. Non ricorre la causa di esclusione dell’art. 3 del medesimo decreto, mancando un procedimento d’urgenza in corso.

La definizione recepita dall’art. 17 d.l. n. 152/2021, convertito con legge n. 233/2021, è di tipo oggettivo: non occorre indagare la colpevolezza del proprietario né gli ostacoli urbanistici che avrebbero impedito l’intervento. Nessun contrasto con il principio chi inquina paga, poiché il proprietario non responsabile non è assoggettato automaticamente agli obblighi del responsabile né tenuto al rimborso oltre il valore di mercato del sito bonificato.

Quanto alla competenza del Comune, la Corte richiama l’art. 250 d.lgs. n. 152/2006, che attribuisce al comune territorialmente competente di provvedere quando i soggetti obbligati non adempiano. La norma si pone in parallelo, come concorrente titolo di azione, rispetto alla disciplina del PNRR: la mancata sottoscrizione dell’accordo ex art. 7 del d.m. 4 agosto 2022 non incide sulla legittimità dell’intervento sostitutivo. Il dictum della Corte costituzionale n. 160 del 2023 riguarda una diversa fattispecie di delega regionale.

Il ritardo nel cronoprogramma non vizia gli atti impugnati e può rilevare solo ai fini della decadenza dal beneficio. Le residue censure sono dichiarate inammissibili o improcedibili per revoca degli atti, sopravvenuta carenza di interesse o genericità. La domanda risarcitoria è dichiarata inammissibile per rinuncia, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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