Abuso edilizio, valutazione unitaria delle opere e natura vincolata dell’ordine di demolizione (TAR Campania n. 83 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile alcun apporto partecipativo idoneo a mutare l’esito dell’azione repressiva. Essa è sufficientemente motivata con la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività, senza necessità di esternare un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. La valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni. Il regime dei titoli abilitativi non può essere eluso mediante la suddivisione dell’attività edificatoria nei singoli lavori. La qualità di responsabile dell’abuso permane anche dopo l’alienazione dell’immobile.
Il Fatto
La parte ricorrente, proprietaria di immobili in un comune campano, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui l’amministrazione ha contestato la trasformazione di un locale cantinato-deposito in abitazione, la pavimentazione di un’area esterna, la realizzazione di un servizio igienico, di una scala di accesso e l’ampliamento di un garage, oltre al verbale di polizia municipale e al rapporto tecnico richiamati. Il Comune non si è costituito in giudizio. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 23 novembre 2022. La parte ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’esistenza di titoli abilitativi, l’avvenuta alienazione di parte dei cespiti e gli esiti del procedimento penale definito con il dissequestro delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sulla prima censura osserva che, per costante indirizzo, l’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e non necessita della comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione del privato non potrebbe determinare alcun esito diverso. Trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: le garanzie procedimentali non possono ridursi a rituale formalistico e il privato deve allegare gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Nel caso concreto nessun elemento di tal genere è emerso.
Sul difetto di motivazione, il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivata se contiene la descrizione delle opere abusive e delle ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale. L’atto impugnato contiene l’analitica indicazione delle opere e va quindi esente da censura.
Nel merito, il Collegio afferma che la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica degli interventi: il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle reciproche interazioni, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli lavori. Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria, dovendosi considerare l’opera unitariamente nel suo complesso.
Quanto alla trasformazione del locale cantinato in abitazione, la parte non ha dimostrato il titolo del mutamento di destinazione: non valgono il rogito di provenienza né il classamento catastale, che costituisce classificazione di ordine tributario e non strumento idoneo a comprovare la regolarità urbanistico-edilizia. Sull’ampliamento del garage manca il titolo paesaggistico, essendo indifferente che si tratti di volumi fuori terra o interrati. Sulla scala di accesso la CILA richiamata concerneva solo l’installazione di una ringhiera, a fronte di una rampa preesistente priva di titolo.
Il Collegio ritiene infine inconferente il richiamo al dissequestro penale, fondato sul difetto di periculum in mora e non sulla conformità degli interventi ai parametri normativi. Sull’alienazione del cespite ribadisce che il responsabile dell’abuso ne risponde comunque, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. L’acquisizione delle aree e la sanzione pecuniaria sono solo prospettate e non disposte. Il ricorso è respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
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