Sopravvenuta carenza d’interesse dopo il versamento del 25% (TAR Lazio n. 5880 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso relativo al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la dichiarazione della società ricorrente di aver versato la quota ridotta del 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla parte ricorrente. La pronuncia prescinde dalla comunicazione alle Regioni dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento, che attiene al diverso istituto della cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte e i conseguenziali atti statali, con cui erano stati determinati gli importi dovuti a titolo di payback, censurandone profili di illegittimità. Il ricorso risultava proposto in trasposizione di un originario ricorso straordinario al Capo dello Stato, cui si erano opposti il Ministero della Salute e la Regione Piemonte.

Nelle more del giudizio, la società presentava una memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione, avendo già provveduto a versare la quota ridotta — pari al 25% dell’importo — ai sensi dell’art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, che ha introdotto una definizione agevolata del contenzioso in materia di ripiano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 95/2025 consente alle imprese di versare la quota ridotta del 25% dell’importo dovuto, al fine di definire le controversie pendenti relative ai ripiani del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici. L’art. 7, comma 1, della medesima disposizione prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni accertino l’avvenuto versamento con propri provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini, comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere.

In via preliminare, la Corte ha escluso di poter applicare l’istituto della cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronuncia subordinata alla comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento.

Cionondimeno, ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuto versamento della quota ridotta comportasse comunque una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. L’utilità concreta che la società aveva richiesto con l’impugnativa — la riduzione dell’importo dovuto — è infatti venuta meno per effetto dell’adesione alla definizione agevolata, rendendo la decisione sul ricorso priva di qualsiasi effetto favorevole per la parte.

La declaratoria di improcedibilità è stata accompagnata dall’integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalle peculiarità delle questioni trattate e dall’andamento della vicenda processuale, ai sensi degli artt. 26 comma 1 cod. proc. amm. e 92 comma 2 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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