Caccia in deroga, onere di provare l’assenza di soluzioni alternative (TAR Lombardia n. 976 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di caccia in deroga alle specie protette, il requisito dell’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, previsto dall’art. 9, par. 1, della direttiva 2009/147/CE e dall’art. 19-bis della legge n. 157/1992, costituisce condizione pregiudiziale di legittimità del provvedimento regionale, con onere di dimostrazione rigorosa e circostanziata a carico dell’Amministrazione che intende derogare. Tale onere non è assolto dal generico richiamo alla tradizione venatoria, al retaggio storico-culturale o a presunti benefici ambientali non dimostrati né verificati. L’Amministrazione deve procedere a una comparazione concreta delle diverse soluzioni che soddisfano le condizioni del regime derogatorio, non potendo definire l’esigenza da soddisfare in termini tali da rendere, per definizione, insoddisfacente ogni alternativa. Il provvedimento che ometta tale verifica è viziato per violazione di legge e difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
Le associazioni ricorrenti, tutte ambientaliste, hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 4714 del 14 luglio 2025, con cui è stato autorizzato il prelievo in deroga delle specie fringuello e storno per la stagione venatoria 2025/2026, nonché gli atti presupposti: la deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2025, di riparto dei quantitativi nazionali, il parere ISPRA del 25 febbraio 2025 e il nulla osta ISPRA del 12 giugno 2025.
Il prelievo era stato autorizzato con modalità rigorosamente definite: periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2025, caccia da appostamento fisso, obbligo di rendicontazione e sospensione al raggiungimento del 90% della quota. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3968, ha sospeso la delibera regionale, qualificando l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti come requisito pregiudiziale di legittimità della deroga. La stagione si è poi conclusa, ma le ricorrenti hanno insistito per una pronuncia di merito, rilevante per la futura attività amministrativa della Regione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire. Le associazioni inserite nell’elenco di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986 godono di una legittimazione ex lege e l’interesse alla tutela della fauna selvatica non è la sommatoria degli interessi dei singoli associati, ma la lesione diretta dell’interesse collettivo, che si ravvisa in re ipsa per la sola adozione di un atto ritenuto lesivo.
Infondate anche le eccezioni sull’impugnabilità degli atti ISPRA e sulla competenza. Il comma 3 dell’art. 19-bis attribuisce all’ISPRA una funzione di vera e propria determinazione del presupposto quantitativo, e non di mera consulenza: parere e nulla osta assumono valore di atti presupposti dotati di rilevanza esterna. Si applica, dunque, il meccanismo dell’attrazione della competenza di cui all’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha esaminato con priorità il quarto motivo, relativo all’insussistenza della condizione dell’assenza di soluzioni alternative. La disciplina dell’art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva, pur ammettendo che la caccia amatoriale possa costituire un “impiego misurato”, pone all’incipit della norma una condizione imprescindibile: l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti. L’onere della prova grava sull’autorità nazionale, chiamata a una comparazione concreta tra le diverse soluzioni.
La Regione ha fondato la deroga su tre argomenti: l’insoddisfacibilità della caccia ad altre specie, la salvaguardia di un retaggio storico-culturale e l’effetto benefico degli interventi ambientali dei cacciatori. Nessuno supera il vaglio. La tesi della preferenza per la specie protetta rende l’argomentazione circolare, trasformando l’eccezione in regola; la tradizione, per costante giurisprudenza unionale, non costituisce deroga autonoma; i benefici ambientali sono non dimostrati e non verificati.
La motivazione regionale, quindi, non adempie all’onere di provare in modo rigoroso il requisito pregiudiziale. Il quarto motivo va accolto, con annullamento della DGR n. 4714/2025; restano assorbiti gli ulteriori profili. Spese compensate.
Nota della Redazione
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