Ottemperanza per debiti pecuniari della PA: accolta, esclusa la penalità di mora (TAR Abruzzo n. 226 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ivi incluse quelle del Giudice di Pace, che costituiscono titolo esecutivo nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della PA debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione del giudicato assegnando un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La fissazione di un termine ragionevole per l’adempimento costituisce ragione sufficiente per escludere la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., atteso che tale misura ha funzione deterrente e non sanzionatoria.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un servizio di supporto alla riscossione di tributi comunali, chiedeva l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 195/2024, che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 1006/2023 emesso nei confronti del Comune per il pagamento di € 4.748,99 oltre spese e accessori. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine di legge, il Comune non provvedeva al pagamento, rimanendo inadempiente anche nel giudizio di ottemperanza, ove non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni processuali del ricorso, ravvisando la corretta osservanza del termine di cui all’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e della disciplina sui termini di cui all’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm.. Ha inoltre accertato che l’azione era stata proposta dopo l’infruttuoso decorso dei centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla PA, come prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato la piana inadempienza del Comune rispetto al giudicato, accogliendo la domanda di esecuzione e ordinando l’adempimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha contestualmente nominato il Prefetto di Teramo, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento.
Il Collegio ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo che la fissazione di un termine ragionevole per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta configurino modalità esecutive sufficienti a garantire l’attuazione del giudicato, tali da escludere che possa maturare un significativo ritardo imputabile all’Amministrazione e, conseguentemente, che la penalità possa esplicare l’effetto deterrente cui è preordinata.
La pronuncia, infine, ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.000,00 oltre accessori, seguendo il principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.