Il payback dei dispositivi medici tra atti ministeriali e provvedimenti regionali: giurisdizione amministrativa e ordinaria a confronto (TAR Lazio n. 11641 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto i provvedimenti regionali e provinciali che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, stabiliscono l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e i relativi importi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di attività meramente vincolata e ricognitiva di presupposti tecnico-contabili, lesiva di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Restano devolute al giudice amministrativo le censure avverso i presupposti atti statali, quali il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto e le linee guida ministeriali, che non presentano i vizi denunciati.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, la determinazione della Regione Abruzzo che le aveva addebitato l’importo relativo al c.d. payback per gli anni dal 2015 al 2018, nonché, quali atti presupposti, il decreto interministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, l’accordo Stato-Regioni del 2019 e le linee guida ministeriali del 2022. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità, chiedendo inoltre la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando i propri precedenti, ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo del payback, evidenziando che il meccanismo di ripiano, già previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, ha trovato attuazione solo con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 e con le successive linee guida del 6 ottobre 2022. Il Collegio ha quindi escluso la fondatezza delle censure avverso gli atti statali, rilevando che il sistema era noto alle imprese sin dal 2015 e che la determinazione dei tetti regionali nella misura del 4,4% non ha leso l’affidamento, come già chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Quanto ai provvedimenti regionali, il TAR ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle regioni, nell’approvare l’elenco delle aziende fornitrici e nel quantificare gli importi dovuti, è stata qualificata come meramente attuativo-esecutiva, priva di margini di discrezionalità, consistendo in un accertamento tecnico del quantum debeatur, dal quale deriva un rapporto obbligatorio di natura paritaria tra amministrazione e impresa, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. In applicazione del criterio del petitum sostanziale, la contestazione delle modalità di esercizio di un potere autoritativo non è stata riscontrata, trattandosi di attività vincolata a valle del potere esercitato dallo Stato.||DSML||>
Il Collegio ha infine escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e delle censure relative alla violazione del diritto europeo, alla luce della sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato. La sentenza, in accoglimento delle difese erariali, ha compensato le spese di lite, considerata la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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