Termine per le giustificazioni dell’anomalia è ordinatorio e non perentorio (Cons. Stato n. 6457 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni assegnato all’operatore economico dall’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 per fornire le spiegazioni sull’offerta anormalmente bassa non è qualificato come perentorio e, in mancanza di sanzioni correlate, va reputato ordinatorio. Ne segue che la stazione appaltante conserva integra la propria discrezionalità istruttoria e può articolare il contraddittorio in più richieste, interlocuzioni e audizioni, senza che la dilatazione temporale del subprocedimento integri di per sé un autonomo vizio di legittimità. Il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023 non tollera la costruzione di regole inespresse, come quella della perentorietà del termine, che si risolverebbero in un formalismo espulsivo contrario alla sua stessa ratio.
Il Fatto
Una società affidataria di servizi ferroviari indice una gara per lavori di manutenzione su un sito produttivo, per un valore stimato superiore a cento milioni di euro. All’esito della valutazione delle offerte, il consorzio primo graduato presenta un ribasso rilevante ed è sottoposto a verifica dell’anomalia. La stazione appaltante richiede giustificativi, li esamina, convoca il concorrente per un’audizione e acquisisce ulteriore documentazione; conclude quindi con l’aggiudicazione in favore del consorzio.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Veneto, che accoglie il ricorso rilevando la violazione della sequenza e della tempistica dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici. Propongono appello sia la stazione appaltante sia il consorzio aggiudicatario; i gravami, riuniti, giungono alla Sezione Quinta del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua due questioni di fondo: la natura del termine previsto dall’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e il rapporto tra esigenze di celerità e principio del risultato. Quanto al primo profilo, il termine non è qualificato come perentorio e non è accompagnato da alcuna sanzione, decadenza o causa di esclusione: va pertanto reputato ordinatorio, secondo un orientamento costante della Sezione.
Restano validi, anche nel vigore del nuovo Codice, gli insegnamenti che valorizzavano la discrezionalità della stazione appaltante nell’istruttoria sulla congruità dell’offerta. Può accadere che, ricevuti i primi giustificativi, l’amministrazione non sia in grado di sciogliere ogni dubbio e decida di avanzare ulteriori richieste o di fissare un incontro. Nessuna disposizione vieta un’istruttoria accurata; una regola opposta contrasterebbe con l’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE, che consente di respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica il basso livello dei prezzi o dei costi.
La Corte respinge l’argomento della ricorrente secondo cui l’annullamento discenderebbe dalla violazione di precise disposizioni e dalla compressione della par condicio: non vi è traccia di tali violazioni, e attribuire al tempo dell’istruttoria il ruolo di autonomo vizio significa invadere il merito delle valutazioni amministrative. Spetta alla stazione appaltante stabilire quanto approfondita debba essere l’istruttoria; altro è il giudizio di anomalia viziato, altro è il tempo impiegato per valutare i documenti.
Quanto al principio del risultato, il Collegio sottolinea che la sua codificazione all’art. 1 del Codice gli conferisce densità normativa e opera come strumento di contenimento del formalismo espulsivo. Da esso non possono però trarsi regole inesistenti: la perentorietà del termine è una norma inespressa, costruita dal primo giudice, che si pone in contrasto proprio con il principio invocato. Il risultato non significa solo tempestività, ma massima tempestività e miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.
Sono infondate anche le censure riproposte dalla ricorrente in primo grado. Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia il RUP può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice, facendo proprie le conclusioni del delegato. Quanto alla sostenibilità economica dell’offerta, la valutazione di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica: il sindacato del giudice amministrativo è pieno ed effettivo ma non sostitutivo, restando preclusa ogni autonoma verifica sull’esistenza dell’anomalia. Gli appelli sono pertanto accolti e il ricorso di primo grado respinto, con condanna della ricorrente alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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