Trattamento di fine servizio e infrazionabilità nel passaggio di regime Anac (Cons. Stato n. 6458 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il passaggio dal TFS al regime dell’IFR introdotto dall’Anac in attuazione dell’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017 determina una successione nel tempo tra due discipline previdenziali, non una applicazione retroattiva di quella nuova. La clausola di invarianza della spesa contenuta nell’ultimo periodo del medesimo art. 52-quater opera come canone ermeneutico vincolante e impedisce di estendere il computo dell’IFR all’anzianità maturata sotto il precedente regime. Il principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio presuppone, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973, la permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo, che nella specie è venuta meno per effetto del mutamento del regime previdenziale.

Il Fatto

Una dipendente dell’Anac, cessata dal servizio in epoca successiva all’1 gennaio 2020, ha agito per ottenere la liquidazione dell’IFR correlata all’intera anzianità maturata nel corso del rapporto di lavoro con l’Autorità. In via subordinata ha chiesto l’accertamento del diritto al TFS per il periodo prestato fino al 31 dicembre 2019, parametrato all’ultima retribuzione percepita alla cessazione.

L’Anac, al momento dell’estinzione del rapporto, aveva suddiviso l’anzianità in due tranche: il TFS per il periodo fino al 31 dicembre 2019, calcolato sulla retribuzione percepita a tale data e senza rivalutazione, e l’IFR per il periodo dall’1 gennaio 2020. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, sia nella domanda principale sia in quella subordinata. La dipendente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, che nel regolare l’organizzazione dell’Anac contiene, all’ultimo periodo, una clausola di chiusura secondo cui dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione assume valore di canone ermeneutico vincolante.

Da essa si desume che l’ordinamento dell’Anac si articola in una fase precedente e in una successiva all’adozione dei regolamenti. Nella fase transitoria l’Autorità, con la delibera 29 gennaio 2020, n. 87, ha fatto rinvio alla disciplina di quiescenza in vigore per il personale dell’AGCM, “per quanto compatibile”, con decorrenza del servizio utile ai fini dell’IFR dall’1 gennaio 2020. Tale limite temporale integra la misura della compatibilità e vale a escludere l’estensione retroattiva del nuovo regime.

Il Collegio richiama la sentenza 15 aprile 2026, n. 2977 della stessa Sezione, dalla cui conclusione non ravvisa ragione di discostarsi. L’avvicendamento tra soggettività pubbliche e l’entrata in vigore del regolamento 9 gennaio 2019 hanno introdotto profili di discontinuità nella disciplina del rapporto, escludendo che il trattamento di fine servizio possa considerarsi unitario. Non si configura dunque un problema di retroattività dell’IFR, ma di successione tra regimi.

Quanto all’art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973, la norma condiziona la liquidazione di un’unica indennità commisurata all’intero servizio alla permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo. Nel caso concreto tale condizione è mancata, essendo mutato il regime previdenziale con il transito a un fondo gestito dall’Anac in sostituzione del sistema fondato sull’iscrizione alla gestione previgente. Il rigetto del motivo assorbe anche la censura sulla base di calcolo del TFS, che avrebbe comportato una irragionevole duplicazione degli incrementi retributivi tra l’1 gennaio 2020 e la quiescenza.

Infine, la domanda sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria è stata proposta in primo grado in termini generici, senza indicazione della decorrenza. Nel processo amministrativo opera il principio dispositivo, con la conseguenza che il giudice accerta i fatti secondo quanto allegato e provato dalle parti; onere che nella specie non risulta assolto. L’appello è respinto e le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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