Trasferimento per incompatibilità ambientale: sufficienza del pericolo per il prestigio dell’Arma (TAR Sicilia n. 2014 del 11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del militare dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 238, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 90/2010, prescinde da ogni responsabilità soggettiva dell’interessato e non ha finalità sanzionatoria, potendo essere adottato anche nei confronti di un militare dal servizio del tutto positivo. Esso è legittimo quando il bene giuridico tutelato — il corretto funzionamento dell’ufficio e il suo prestigio — sia anche solo messo in pericolo, non essendo necessario che risulti già danneggiato. Il provvedimento è qualificabile come ordine gerarchico, rispetto al quale l’interesse del destinatario a prestare servizio in una determinata sede assume di norma rilevanza di mero fatto, con la conseguenza che non è richiesta una motivazione particolare. Nell’ordinamento militare non esiste alcuna posizione tutelata del militare trasferito a conservare la funzione di comando di cui era titolare nella sede di provenienza.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, rivestiva l’incarico di Comandante di Stazione, con diritto ad alloggio di servizio, quando il Comando competente ha disposto nei suoi confronti il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale ad altra sede, con assegnazione ad incarichi di addetto di stazione, unitamente alla revoca dell’alloggio. I provvedimenti sono stati adottati in seguito all’esercizio dell’azione penale da parte della Procura militare per fatti di reato ascrittigli nella qualità di Comandante di Stazione.

Il militare ha impugnato le determinazioni davanti al giudice amministrativo, contestando l’assenza di accertamento sulle concrete ragioni oggettive di incompatibilità, le lacune motivazionali, l’uso distorto e sanzionatorio del potere, l’omesso esame dell’archiviazione disposta dalla magistratura ordinaria per i medesimi fatti e il demansionamento conseguente al nuovo incarico. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e in appello cautelare.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato sotto ogni profilo. Il Collegio muove dalla documentazione versata in atti, dalla quale risulta che il trasferimento è stato adottato all’esito di una vicenda originata da un esposto/denuncia di altro militare, coinvolto in concorso nel medesimo contesto di condotte illecite. I fatti sono stati contestati singolarmente nel corso del procedimento e su di essi il ricorrente ha potuto controdedurre con memorie endoprocedimentali.

È inoltre documentata un’eco all’interno dell’Arma: il Comandante della Compagnia era intervenuto, senza esito, per ripristinare il corretto funzionamento del distaccamento, pregiudicato dall’accaduto. Tali circostanze, non contestate con querela di falso o altro mezzo di disconoscimento, dimostrano l’infondatezza dei motivi sulle asserite lacune motivazionali e sull’inesistenza del clamor fori.

Nel merito, l’art. 238, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 90/2010 vieta al militare di prestare servizio in sedi ove sussistano obiettive situazioni di incompatibilità ambientale, che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei compiti d’istituto e nuocere al prestigio del Corpo. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, sent. 21.02.2005, n. 566: il trasferimento prescinde da responsabilità soggettive e il bene tutelato può essere anche solo messo in pericolo. Ne deriva la coerenza della determinazione impugnata e l’infondatezza delle doglianze sull’uso sanzionatorio del potere.

Quanto alla motivazione, essa non può valutarsi in astratto ma va rapportata alla natura dell’atto. Richiamando T.A.R.S. Palermo, Sez. I, sent. 16.07.2018, n. 1621, il Collegio qualifica il trasferimento per incompatibilità ambientale come ordine gerarchico, rispetto al quale l’interesse del militare a una sede determinata ha rilevanza di mero fatto e non richiede motivazione particolare.

Né sussiste la violazione dell’art. 386 del Regolamento Generale dell’Arma, poiché l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’efficienza e del prestigio prevale sugli interessi privati, comprese le esigenze del nucleo familiare (C.G.A.R.S., Sez. Giur., sent. 23.05.2022, n. 615). Infine, sul demansionamento, il Collegio dà continuità all’indirizzo del Cons. Stato, Sez. II, sent. 22.04.2024, n. 3651: nell’ordinamento militare non esiste alcuna posizione tutelata del trasferito a conservare la funzione di comando. Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente e liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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