Verifica del PEF implicita nell’attribuzione dei punteggi in concessione (TAR Campania n. 697 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario, imposta dall’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, è implicita nell’attribuzione del punteggio economico: la Commissione che apre le buste e assegna i punteggi esprime, con ciò stesso, una positiva valutazione del PEF. Ove la lex specialis richieda un PEF asseverato, la verifica di equilibrio e sostenibilità della complessiva operazione è già insita nell’asseverazione. Il divieto di abuso del processo, precipitato del divieto di abuso del diritto e dell’obbligo di buona fede, rende inammissibile il motivo che evidenzi l’illegittimità della posizione dello stesso ricorrente, il quale non può venire contra factum proprium. La stima dei costi operata dal gestore uscente non costituisce parametro valido per sindacare la congruità della stima della Stazione appaltante.
Il Fatto
La ricorrente, gestore uscente del servizio di casa albergo per anziani, impugna gli esiti della procedura aperta indetta dalla Centrale unica di committenza per l’affidamento in concessione della gestione della struttura, aggiudicata alla controinteressata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
Deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione sotto cinque profili: mancata indicazione separata dei costi della manodopera relativi ai lavori di manutenzione straordinaria; mancato scomputo dei posti riservati all’Amministrazione e non congruità delle stime su derrate alimentari, pasti extra e utenze; omessa verifica e asseverazione del PEF; omessa verifica dei requisiti dell’ausiliaria. La domanda cautelare è stata respinta, prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni di irricevibilità, inammissibilità e venire contra factum propriam, perché il ricorso è respinto nel merito. Sul primo motivo, il par. 17 del disciplinare impone l’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione: l’offerta li riporta regolarmente. La pretesa di una separata indicazione dei costi relativi ai lavori di manutenzione non trova fondamento nella disciplina generale né in quella speciale; è sufficiente, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, l’indicazione complessiva. La tavola progettuale richiamata ribadisce l’obbligo senza prevedere alcuna separazione, e in ogni caso la controinteressata ha fatto affidamento sul chiarimento reso dalla Stazione appaltante.
Sul secondo e terzo motivo, la riserva di posti letto per esigenze temporanee dei servizi sociali non impone di sottrarli all’attività ordinaria: l’art. 6 del capitolato tecnico qualifica la disponibilità come prestazione aggiuntiva, attivabile solo su richiesta e per periodi limitati. La relazione tecnica individua trentadue posti complessivi, tutti idonei a generare ricavi. Il costo del servizio è stato quantificato nella voce “ammortamento migliorie”, che il PEF chiarisce essere utilizzata in senso atecnico, quale tecnica di distribuzione nel tempo dei costi delle migliorie, non quale recupero di investimenti. La stima delle derrate alimentari non è irragionevole; quanto alle utenze, la stessa Stazione appaltante le ha stimate in euro dodicimila annui in ragione degli interventi di efficientamento energetico. I costi del gestore uscente non sono parametro valido, attenendo alla sua specifica organizzazione.
Sul quarto motivo, la censura è in parte inammissibile. L’asseverazione prodotta dalla stessa ricorrente esclude ogni responsabilità dell’asseveratore sulla veridicità dei dati e non si sostituisce alla verifica della Stazione appaltante: dedurre un motivo che evidenzia l’illegittimità della propria posizione integra abuso del processo, come affermato da TAR Liguria, Sez. I, n. 116 del 2023. Nel resto il motivo è infondato: la verifica del PEF non può dirsi omessa, essendo implicita nell’attribuzione dei punteggi richiesta dall’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. La lex specialis esigeva un PEF asseverato, e l’asseverazione già contiene la valutazione di equilibrio dell’operazione, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 5735 del 2024. Il PEF individua le voci di costo e ricavo per ciascuno dei dodici anni di concessione.
Infine, il quinto motivo è infondato: le verifiche sui requisiti dell’ausiliaria sono state depositate e la ricorrente non ne deduce alcuna carenza. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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