Condono edilizio in area vincolata, nessun silenzio assenso sulla istanza (C.G.A.R.S. n. 365 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta sull’area, l’istanza di condono edilizio che non sia aderente al modello normativo astratto non è idonea ad attivare il meccanismo di formazione tacita del titolo abilitativo. La non condonabilità ex lege dei c.d. abusi maggiori comporta l’inconfigurabilità del silenzio assenso, poiché difetta il requisito minimo di corrispondenza dell’istanza alla fattispecie legale tipica. Il vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia posto dall’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78 del 1976 opera fin dal 1976 anche nei confronti dei privati e non ammette deroga alcuna, nemmeno in aree di fatto edificate. Ne deriva la legittimità del rigetto dell’istanza di sanatoria e l’insussistenza di un affidamento tutelabile del privato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un complesso edilizio a destinazione turistico-ricettiva realizzato su un’area costiera, in relazione al quale la dante causa della società appellante aveva ottenuto una concessione edilizia e, successivamente, eseguito ampliamenti non autorizzati. Per tali opere erano state presentate plurime istanze di condono edilizio ai sensi della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994, con integrale pagamento delle oblazioni e degli oneri concessori.

Dopo lungo tempo il Comune ha notificato il preavviso di rigetto e ha respinto le istanze. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato il ricorso. La parte appellante ha proposto appello, dolendosi in particolare dell’erronea esclusione della formazione del silenzio assenso, della qualificazione urbanistica dell’area e della natura delle opere.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Quanto al primo motivo, rileva che la sentenza impugnata non si è fermata alla pronuncia sull’interesse, ma ha deciso il merito del ricorso, cosicché la censura non è condivisibile.

Il nucleo della decisione è il secondo motivo. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa e in particolare la C.d.S., Sez. II, sentenza n. 415/2026, secondo cui la sussistenza di vincoli sull’area, a prescindere dalla loro natura assoluta o relativa, comporta ex lege l’insanabilità degli abusi maggiori e l’inconfigurabilità del silenzio assenso. Il titolo abilitativo tacito può perfezionarsi anche su domanda non conforme a legge, ma solo se l’istanza è quantomeno aderente al modello normativo astratto. Quando la condonabilità è ex lege preclusa, per la tipologia dell’abuso e il carattere vincolato dell’area, nessun titolo tacito può formarsi.

Né vale invocare la diversa fattispecie decisa da C.d.S., Sez. VII, n. 3051/2025, priva dell’elemento ostativo del vincolo. Quanto alla qualificazione dell’area, il Collegio richiama il principio per cui gli abusi nella fascia di 150 metri dalla battigia, realizzati dopo il 31 dicembre 1976, non sono sanabili neppure se l’area è di fatto interamente edificata (C.G.A.R.S. n. 622/2021). L’art. 15, lett. a), l. reg. n. 78/1976 impone infatti un vincolo di inedificabilità assoluta senza deroghe; sono consentite solo le opere strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare da parte di tutti.

Il terzo motivo è infondato, avendo l’Amministrazione comunicato il preavviso di rigetto e dato atto delle controdeduzioni. Sul quarto motivo il Collegio richiama la Corte cost. n. 72/2025, che ha chiarito la natura interpretativa dell’art. 2, comma 3, l. reg. Sicilia n. 15 del 1991, confermando che il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale anche per i privati fin dal 1976. Risulta per tabulas che l’edificazione è avvenuta quando il vincolo era già operante.

La Corte esclude, infine, che una struttura ricettiva rientri nel concetto di diretta fruizione del mare e che il nulla osta della Soprintendenza, subordinato a tale destinazione, possa fondare un affidamento tutelabile, alla luce dei principi dell’Adunanza plenaria n. 9/2017. L’appello è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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