Sopravvenuta carenza d’interesse dopo revoca della gara (TAR Emilia-Romagna n. 1324 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione di una proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, seguita dalla dichiarazione di pubblico interesse, determina l’improcedibilità del ricorso avverso la revoca della determinazione di indizione della gara per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse al ricorso va valutato all’attualità, tenendo conto delle circostanze sopravvenute, con la conseguenza che l’impugnazione perde consistenza quando gli atti successivi dell’amministrazione garantiscono comunque all’operatore la possibilità di partecipare a una procedura comparativa. La prospettazione generica di un interesse risarcitorio, non articolato in una domanda specifica, non è idonea a mantenere vivo l’interesse alla decisione.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della pubblicità e dell’arredo urbano, ha impugnato la determinazione con cui il Comune aveva revocato la precedente delibera di indizione della gara per l’affidamento della concessione della gestione pubblicitaria e della manutenzione degli impianti di attesa bus, optando per una proroga tecnica del contratto in essere con la controinteressata. La revoca era motivata dalla necessità di valutare una proposta di partenariato pubblico-privato pervenuta da un operatore economico. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 71, 108, 14, 49 e 50 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 193, 194 e 195 del medesimo decreto, sostenendo l’illegittimità della scelta di prorogare il contratto invece di procedere con una gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in data successiva alla proposizione del ricorso, l’operatore interessato aveva presentato la preannunciata proposta di finanza di progetto ex art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023. Il Comune aveva quindi istituito un gruppo di lavoro per la verifica dell’interesse pubblico, conclusasi positivamente con la dichiarazione di pubblico interesse deliberata in data successiva. Alla luce di tali sviluppi procedimentali, il Tribunale ha ritenuto senz’altro venuto meno l’interesse al ricorso, risultando la determinazione impugnata superata dagli atti sopravvenuti.

Quanto al profilo dell’ottemperanza all’ordinanza cautelare, il Collegio ha precisato che tale evenienza non incide sulla decisione di improcedibilità, atteso che gli atti sopravvenuti erano del tenore di quelli preannunciati nella deliberazione impugnata e rientravano nella discrezionalità dell’ente. L’ordinanza cautelare, inoltre, aveva ribadito la possibilità per l’amministrazione di garantire la continuità del servizio con gli strumenti ritenuti più opportuni.

Il Tribunale ha infine respinto l’argomento relativo all’efficacia non retroattiva della proposta di finanza di progetto, affermando che la permanenza dell’interesse al ricorso va sempre valutata all’attualità, in considerazione delle circostanze sopravvenute. Quanto alla prospettata finalità risarcitoria, essa non era stata articolata come domanda nel ricorso introduttivo ed era stata formulata solo in maniera generica in sede di replica, profilo ritenuto dirimente. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese per la novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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